Aferpi: sottoscritto addendum al contratto tra Amministrazione straordinaria Lucchini e Cevital

La Aferpi di Piombino

Questa mattina è stato sottoscritto tra la procedura di amministrazione straordinaria della Lucchini e il gruppo Cevital un “addendum” al contratto del 30 giugno 2015.

L’accordo, che si è reso necessario dopo la contestazione ad Aferpi dell’inadempimento sulla esecuzione degli investimenti previsti nel programma industriale, prevede in sintesi:

  1. il prolungamento fino al 30 giugno 2019 del periodo di sorveglianza da parte degli organi della Procedura di amministrazione straordinaria, sulla base di un Piano di azione che prevede il cronoprogramma dei nuovi impegni;
  2. l’impegno di Cevital/Aferpi, a individuare, entro il 31 ottobre 2017, una partnership per la parte siderurgica del Progetto Piombino o a presentare, nello stesso termine, un piano industriale con evidenza delle fonti di finanziamento certe.
  3. l’impegno di Aferpi a riprendere l’attività produttiva con le tempistiche del Piano di Azione che prevede :
    per la parte siderurgica:

    • la ripresa dell’attività di laminazione ad agosto 2017 per le rotaie e ad ottobre per barre e vergella;
    • piano liberazione aree: smantellamenti impianti piccoli con fine lavori a settembre 2017 e assegnazione degli ordini entro ottobre 2017 per lo smantellamento di grandi impianti, con fine lavori nell’ ottobre 2019.
    • la verifica ad ottobre 2017 sull’ emissione degli ordini e successivamente ogni sei mesi a partire da gennaio 2018

per la parte Logistica e Agroalimentare:
Aferpi si impegna a presentare le relative proposte operative entro sei mesi dalla approvazione del Piano siderurgico.

La violazione di quanto inserito nell’Addendum in merito alla ripresa produttiva, alla ricerca della partnership ed alla presentazione del piano industriale, costituirebbe grave inadempimento di Aferpi e quindi causa di risoluzione espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c.

L’Addendum tiene conto della emanazione del decreto interministeriale in data 23 giugno 2017 che autorizza la prosecuzione dei contratti di solidarietà ai sensi dell’art. 42, comma 3, del d.lgs.148/2015 fino alla data del 31 dicembre 2018, con mantenimento per i lavoratori del livello di reddito garantito dal contratto di solidarietà vigente nel biennio 2015/ 2017.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico

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