
È stato accolto dal Tar Toscana il ricorso presentato da un esercente di Quarrata, in provincia di Pistoia, a cui il Comune aveva negato l’autorizzazione all’apertura di una sala giochi. Alla base del diniego il fatto che il locale fosse posto “su una viabilità di transito di grande visibilità e attrattiva”, frequentato “prevalentemente da famiglie con presenza di minori”.
Il Collegio, riferisce Agipronews, ha accolto il ricorso poiché l’intenzione non quella di “censurare le scelte di politica urbanistica effettuate dall’Amministrazione”. La contestazione ha riguardato “l’applicazione che di tale norme”. Il Registro Unico Cittadino, ricordano i giudici, “configura una deroga alla regola secondo la quale nelle aree commerciali la realizzazione di sale giochi è vietata” ed dunque “il diniego della deroga deve essere congruamente motivato e privo di vizi sotto il profilo della ragionevolezza e della logicità”. Motivazione che non c’è stata nel caso in questione.
“Se pure la zona è interessata da manifestazioni con apertura degli esercizi anche nelle giornate festive, non si comprende tuttavia come la circostanza possa ostare all’apertura della sala giochi”, anche perché se è vero che in zona sono spesso presenti famiglie con minori, “su questi ultimi vigilano i genitori affinché non si appropinquino alla (futura) sala giochi alla quale, peraltro, sarà loro inibito l’ingresso”. Il provvedimento di diniego del Comune è stata dunque annullato.
Fonte: Agipro
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