
Vista la storia e l'unicità della Canottieri comunali di Firenze che ha sede sulla riva sinistra dell'Arno da circa 80 anni
Visto il grande prestigio che la società offre a tutto il paese grazie ad atleti del calibro di Susanna e Stefania Cicali, Costanza Bonaccorsi e Pieralberto Buccoliero che portano il nome della città di Firenze in Italia e in tutto il mondo
Visti gli appelli da parte di tutto il mondo dello sport, l'ultimo quello di Luciano Buonfiglio, presidente di Federcanoa che invitano a trovare una soluzione diversa dalla dislocazione della storica struttura
Visto il sequestro della palestra avvenuto lunedi u.s.
Viste le dichiarazioni che alternano le responsabilità prima ad un ente poi all'altro
Visto che dal 2005 è approvato il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) che ad oggi costituisce il riferimento unico in tema di pericolosità idraulica del territorio e che ben identifica le classi di pericolosità nel tratto fiorentino compreso tra il Ponte da Verrazzano e il Ponte San Niccolò da dove risulta che le aree esterne all'alveo in quel tratto sono in pericolosità per lo più moderata e media. e che dunque non può essere addotto questo come motivo della dislocazione
Visto il tema invocato delle distanze dal fiume e del regio decreto, ma visto al contempo che a Pisa la volontà politica é stata quella di salvaguardare un pezzo della propria tradizione culturale alla foce dell’Arno (i cd. Retoni e tutte le strutture costruite sulla foce) e che é stato avviato un percorso reso possibile dall'art 96 del R.D. 523/1904 nell'interpretazione che è stata data nel 2008 dalle Sezioni unite della Cassazione e che proprio di recente è stata confermata dal Consiglio di Stato (CdS. sez. IV sent. n. 5620 del 5.11.2012)
Considerato anche l'evidente risparmio che si produrrebbe se l'impianto non venisse dislocato,
si interroga il sindaco
sul perché in virtù delle ragioni espresse in narrativa:
non faccia tutto il possibile per non trasferire la storica sede della canottieri comunali e tutti gli atleti.
Non valuti la possibilità, seguendo l'esempio di Pisa, di un accordo di pianificazione tra comune, città metropolitana/provincia e Regione insieme a tutti gli enti che hanno competenze sulla gestione del rischio di alluvioni per costruire una normativa locale che potrebbe essere contenuta anche nello strumento urbanistico espressamente destinata alla regolamentazione delle distanze degli argini esplicitando le condizioni locali e le esigenze di tutela delle acque e degli argini che giustifichino la determinazione di una distanza maggiore o minore di quella indicata dalla norma statale?
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa
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