
ORDINANZA AMMINISTRATIVA: Contenente ‘Misure di contrasto all’abuso di bevande alcoliche ai sensi della legge regionale 07/02/2005 n. 28’ prevede:
1) il divieto di vendita di alcolici di ogni gradazione, in qualunque contenitore, dalle ore 22 fino alle ore 6;
2) anticipazione dell’orario per il divieto di somministrazione di alcolici di ogni gradazione alle 2, ad eccezione del servizio al tavolo;
3) il divieto di svolgere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, pubblicità a bevande alcoliche, anche promuovendo sconti, offerte, condizioni vantaggiose d’acquisto o consumo (sanzione prevista: multa da 400 euro);
4) il divieto di somministrare bevande alcoliche a partecipanti a gruppi itineranti organizzati al fine di far consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e presso più attività tali bevande, il cosiddetto ‘alcool tour’(sanzione prevista: multa da 500 a 3.000 euro);
5) l’obbligo, per gli esercenti le attività economiche interessate, di provvedere, nelle aree esterne di pertinenza dei locali, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia del suolo entro l’ora di chiusura del locale (sanzione prevista: 400 euro).
Sanzioni previste per violazioni punti 1, 2 e 4: Per le violazioni del punto 1 dell’ordinanza, riguardanti i divieti imposti alla vendita di alcolici, in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, è prevista la multa da 500 a 3.000 euro e la sospensione dell’attività per 2 giorni. Tale misura può essere disposta in caso di reiterata violazione, cioè quando sia stata commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione. In caso di reiterazione, però, la sospensione sarà di 5 giorni.
Per la violazione del punto 2 e 4 dell’ordinanza, commessa da esercente attività di somministrazione inottemperante al divieto imposto in relazione a comprovate esigenze di prevalente interesse pubblico, è prevista la multa da 500 a 3.000 euro (tale sanzione è prevista anche in caso di vendita per asporto di bevande alcoliche effettuata in pubblici esercizi o in circoli privati) e la sospensione dell’attività per un periodo di 2 giorni. Anche in questo caso, questa misura può essere disposta in caso di reiterazione della sanzione, cioè quando sia stata commessa per due volte in un periodo di 365 giorni, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. In caso di reiterazione la sospensione sarà, anche in questo caso, di 5 giorni.
Qualora l’interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di sospensione dell’attività, il Comune, previa diffida, può provvedere all’esecuzione coattiva del provvedimento con le modalità dell’apposizione dei sigilli.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE: Contenente ‘Limitazioni all’uso di contenitori in vetro per bevande per motivi di incolumità e sicurezza urbana e misure di contrasto all’abuso di alcolici’ prevede:
1) il divieto di vendita e somministrazione di alcolici e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro, ad eccezione del servizio al tavolo, dalle 22 alle 06;
2) il divieto, nella sola zona del Parco delle Cascine, dalle 22 alle 6, di detenzione di confezioni di bevande alcoliche che, in relazione alla quantità, risultino evidentemente non destinate al mero uso/consumo personale;
3) divieto di promuovere oppure organizzare gruppi itineranti di persone al fine di far loro consumare ad un prezzo particolarmente vantaggioso e in più locali bevande alcoliche (cosiddetto ‘alcool-tour’).
Tutte le disposizioni sopra elencate sono sanzionate ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale (ovvero l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 206 euro). (fp)
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa
Notizie correlate
Tutte le notizie di Firenze
<< Indietro





