Il regalo di Natale è 'imperfetto': alcuni preziosi consigli per sostituirlo

IL 26 dicembre è il momento della resa dei conti. I regali che abbiamo ricevuto, ci sono piaciuti? Il maglioncino che tanto desideravamo è più grande di tre taglie? Nostro figlio ha ricevuto il giocattolo desiderato ma non è perfettamente funzionante? Ci sono molti modi per risolvere la questione, e non per forza, siamo costretti a 'riciclare' un regalo poco gradito. Possiamo invece fare appello alle leggi e al buon senso. Ecco alcuni preziosi consigli che Aduc rivolge ai consumatori.

Legge (1). Se il regalo presenta dei difetti di conformità, cioè non è come dovrebbe essere, non per le proprie aspettative, ma per come era pubblicizzato e/o come indicato nella confezione, si ha diritto a riparazione, sostituzione o resa dei soldi. La riparazione, ovviamente, solo nel caso in cui ne valga tecnicamente la pena per riavere in qualche modo un oggetto sempre nuovo. Bisogna rivolgersi al commerciante presso cui si è fatto l’acquisto (anche se al di fuori dei confini nazionali) sia esso il negozio per strada che quello online, prima bonariamente (mail, whatsApp o altri sistemi veloci di comunicazione) e, in mancanza di riscontro, tramite una diffida con una raccomandata A/R

(2). Le spese per le spedizioni se online, sono a carico del commerciante. Nel negozio per strada, invece, occorre ritornare a proprie spese nello stesso negozio, indipendentemente da dove si abita.
Cortesia dei commercianti. E’ diffusa l’abitudine di questi ultimi di essere disponibili al cambio del prodotto per questioni di taglia e/o gusto. Non c’è un obbligo di legge perché lo facciano, e le eventuali spese, se non ci sono indicazioni diverse, sono a carico dell’acquirente. Ogni commerciante ha i suoi metodi, ed e’ a questi che occorre conformarsi. Se non e’ stata chiesta al momento dell’acquisto la possibilità di fruirne, provare successivamente è consigliabile. Anche in questo caso, il rispetto degli accordi può ressere intimato tramite una raccomandata A/R di diffida (2).

Se le cose dovessero andare male (nel primo caso per non rispetto della legge, nel secondo per non rispetto degli accordi), e la diffida non avesse dato nessun risultato, occorrerà rivolgersi al giudice di pace (3) della propria città. Questo tipo di giustizia funziona veloce e benino quando il commerciante è italiano o dell'Unione Europea (4), mentre ci possono essere problemi quando è extracomunitario, perché pur a sentenza favorevole del giudice ci possono essere difficoltà per far valere la sentenza sul territorio straniero.

Aduc ha un servizio di consulenza in funzione in tutti i giorni feriali per telefono e nelle proprie sedi, per mail 24 ore su 24 con tempi di risposta veloci: https://sosonline.aduc.it/info/consulenza.php

1 – qui la legge di riferimento: https://sosonline.aduc.it/scheda/garanzia+dei+prodotti+due+anni+carico+venditore_14358.php
2 - qui come fare una diffida: https://sosonline.aduc.it/scheda/messa+mora+diffida_8675.php
3 - http://sosonline.aduc.it/scheda/giudice+pace_15959.php
4 – nel caso di commerciante con sede in un Paese dell’Ue, ci si rivolge sempre al giudice di pace, ma chiedendo l’attivazione di una speciale procedura transfrontaliera comunitaria per cause di modesta entita’ (massimo 2.000 euro) https://sosonline.aduc.it/scheda/controversie+stranieri+procedimento+europeo_19220.php

Fonte: ADUC

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