
"Non è irragionevole assimilare l’attività di raccolta delle scommesse ippiche e sportive a quella praticata mediante gli apparecchi da gioco", dunque anche questi ultimi esercizi devono rispettare le norme contenute nella legge regionale Toscana, che prevedono una distanza minima di 500 metri da luoghi sensibili. E' quanto si legge in una sentenza del Tar Firenze, che ha confermato la legittimità del provvedimento di chiusura disposto dal Comune di Prato nei confronti di una sala.
La normativa regionale, riporta Agipronews, "è stata emanata ai fini della tutela della salute, come si evince dalle sue premesse, e questa costituisce materia di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni", si legge ancora nella sentenza, che ribadisce come la legge "opera un ragionevole contemperamento tra la tutela del diritto alla salute e quello alla libertà di iniziativa economica".
Fonte: Ufficio Stampa
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