
Dopo il tribunale di Verona anche il Tribunale di Prato, con ordinanza decisoria del 9 maggio, va a formare un'importante giurisprudenza in favore dei risparmiatori azionisti di Banca Popolare di Vicenza. Innanzitutto il Tribunale di Prato, in ossequio anche alla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione pronunciata in un caso che aveva ad oggetto un associato di Confconsumatori, ha statuito la competenza del giudice ordinario e non di quello del tribunale delle imprese, come dilatoriamente la Bpvi eccepisce in tutti i processi. «Per il giudice unico del tribunale di Prato, come da sempre sostiene la Confconsumatori – spiegano dall'associazione di categoria – non è stata ben spiegata al risparmiatore la natura illiquida del titolo. Ovvero le diciture standard apposte dalla banca, del tipo “operazione eseguita fuori mercato”, “prodotto illiquido” e “operazione non adeguata per oggetto”, sono solo formalità senza rilievo giuridico e non valgono ad adempiere agli obblighi informativi che gravano sull’intermediario finanziario (la banca venditrice) che deve avvisare in maniera comprensibile, chiara e semplice il cliente che sta comprando un’azione di una banca non quotata in borsa, quindi di difficile se non impossibile vendita». Confconsumatori sta seguendo a livello toscano centinaia di piccoli risparmiatori che hanno già avviato azioni giudiziarie dinanzi al tribunale di Prato e quello di Grosseto. «Ovviamente Confconsumatori Toscana auspica che, senza attendere le lungaggini della giustizia civile, i nuovi amministratori e la nuova proprietà di Bpvi intervengano spontaneamente a ristorare i propri clienti, così evitando che diventino anche ex clienti».
Dopo il tribunale di Verona anche il Tribunale di Prato, con ordinanza decisoria del 9 maggio, va a formare un'importante giurisprudenza in favore dei risparmiatori azionisti di Banca Popolare di Vicenza, una vicenda seguita da Confconsumatori anche in provincia di Grosseto. Innanzitutto il Tribunale di Prato, in ossequio anche alla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione pronunciata in un caso che aveva ad oggetto un associato di Confconsumatori, ha statuito la competenza del giudice ordinario e non di quello del tribunale delle imprese, come dilatoriamente la Bpvi eccepisce in tutti i processi. «Per il giudice unico del tribunale di Prato, come da sempre sostiene la Confconsumatori – spiegano dall'associazione di categoria – non è stata ben spiegata al risparmiatore la natura illiquida del titolo. Ovvero le diciture standard apposte dalla banca, del tipo “operazione eseguita fuori mercato”, “prodotto illiquido” e “operazione non adeguata per oggetto”, sono solo formalità senza rilievo giuridico e non valgono ad adempiere agli obblighi informativi che gravano sull’intermediario finanziario (la banca venditrice) che deve avvisare in maniera comprensibile, chiara e semplice il cliente che sta comprando un’azione di una banca non quotata in borsa, quindi di difficile se non impossibile vendita». Confconsumatori sta seguendo a livello toscano centinaia di piccoli risparmiatori che hanno già avviato azioni giudiziarie dinanzi al tribunale di Prato e quello di Grosseto. «Ovviamente Confconsumatori Toscana auspica che, senza attendere le lungaggini della giustizia civile, i nuovi amministratori e la nuova proprietà di Bpvi intervengano spontaneamente a ristorare i propri clienti, così evitando che diventino anche ex clienti».
Fonte: Ufficio Stampa
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