Omicidio di identità: pene severe per chi procura danni al volto di una persona

Il disegno di legge sull'omicidio di identità nasce da una lettera di Carla Caiazzo, la donna data alle fiamme dall'amante mentre era incinta, in cui racconta al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la sua storia. In senato, le sue parole si sono trasformate in un disegno di legge trasversale che punisce chi deturpa i lineamenti di una persona.

La senatrice Laura Puppato, prima firmataria del disegno di legge, ci tiene a sottolineare che l'Introduzione nel codice penale degli articoli 577-bis, 577-ter e 577-quater in materia di omicidio d'identità è stata sottoscritta da tutti i gruppi parlamentari con un’ unanimità che in questa legislatura non ha precedenti.  “Il volto distrutto, e volutamente sfregiato per sempre- dice la senatrice-  ha il valore di una morte civile, inferta con inaudito cinismo e causa  di una malata  volontà  di restare unici padroni dell'io profondo della vittima che si sarebbe voluta possedere”. Per tali atti non bastano le pene previste per la lesione grave o gravissima subita in qualunque altre parte del corpo umano.

Non perché, ovviamente, non sia grave ogni atto lesivo di una persona, ma perché lo sfregio del volto va a incidere profondamente sull'identità fisica, sociale e psicologica. Il disegno di legge è stato scritto in collaborazione con le vittime, i loro avvocati, psicologi e criminologi. Gli autori dell'omicidio di identità oggi agiscono consapevoli di produrre il massimo del danno e andare incontro a pene minime rispetto a quanto causano - spiega Puppato - la nuova norma, punendo con la reclusione non inferiore a 12 anni fornisce ai magistrati gli strumenti per comminare pene adeguate in modo rapido".

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi dall'ascendente o dal discendente, dal coniuge, anche legalmente separato, dalla parte dell'unione civile o da persona legata alla persona offesa da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente. Nei casi di condanna si applicano quali pene accessorie l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela e all'amministrazione di sostegno, la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa, nonché la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte".

Giulia Meozzi

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