
Con riferimento alla nota dell’Ordine Nazionale dei Giornalisti circa i provvedimenti assunti nei confronti del giornalista pubblicista Augusto Mattioli, citato come teste all’udienza del 22/2/2017 nel procedimento a carico di Antonella Tognazzi e David Vecchi, imputati del reato di cui all'art. 167 d. lgs. n. 196/2003, il Tribunale di Siena si è attenuto alla doverosa applicazione del disposto dell’art. 200 comma 3 codice di procedura penale, “sollevando” il giornalista dal segreto professionale sulla fonte.
Appare, pertanto, ingiustificata e lesiva della dignità professionale del magistrato che ha presieduto l’udienza e dell’immagine dell’Ufficio l’affermazione contenuta nella nota dell’Ordine dei Giornalisti ove si dice “… Quanto è accaduto a Siena lede quindi il diritto dei cittadini ad essere informati correttamente … e determina situazioni che provocano sconcerto”.
Si evidenzia, inoltre, che il precedente citato nella nota dell’Ordine dei Giornalisti si riferisce ad una fattispecie ben diversa, nell’ambito della quale un giornalista pubblicista era stato mandato assolto dal reato di favoreggiamento personale allo stesso ascritto, per non avere voluto rivelare la fonte della sue informazioni; nel caso, invece, trattato presso il Tribunale di Siena il giornalista ha testimoniato, essendo stata riconosciuta la sussistenza di ragioni ostative al riconoscimento del segreto: da un lato la considerazione che l’informazione circa il nominativo della fonte non era più segreta, per averla lo stesso giornalista riferita informalmente ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria, il quale aveva già testimoniato sul punto; non a caso la testimonianza del giornalista era stata disposta ai sensi dell’art. 195 c.p.p. come testimonianza indiretta, dopo l’assunzione della deposizione dell’ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Da un altro lato la qualifica di pubblicista che, per espresso disposto normativo, in mancanza di un intervento del legislatore che appare senz’altro auspicabile anche per evitare spiacevoli situazioni come quella attenzionata dall’Ordine dei Giornalisti, non lo abilita a valersi del segreto professionale riconosciuto solo in favore del giornalista professionista.
Tanto di doveva per ristabilire la verità dei fatti anche a fronte di notizie apparse sulla stampa che fanno pure fanno riferimento ad un “attacco deliberato alla libertà di stampa”.
Il Presidente della sezione penale
Dott. Luciano Costantini
Il Presidente del Tribunale
Dott. Roberto Carrelli Palombi
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