
È stato respinto dal Tar Toscana il ricorso presentato dal gestore di una sala scommesse di Pistoia (collegato a un bookmaker estero), diffidato dalla Questura a proseguire l’attività poiché sprovvisto della licenza di polizia. I giudici della Seconda sezione, riferisce Agipronews, hanno ritenuto motivato il provvedimento: “Il ricorrente non ha presentato alcuna istanza per acquisire la licenza per la raccolta di scommesse sul territorio nazionale”, si legge nella sentenza. Inoltre, “il contratto per la raccolta di scommesse tra il ricorrente e la società è privo dell’indicazione del legale rappresentante della seconda e la sua (presunta) firma, peraltro apposta solo nell’ultima pagina, appare illeggibile, sicché lo stesso non può essere ritenuto efficace”.
Fonte: Agipro
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