Centri scommesse, necessario essere concessionari: la sentenza del Tar Firenze

I gestori di centri scommesse collegati a bookmaker esteri non hanno titoli per ricorrere in tribunale nei casi di mancata autorizzazione da parte della Questura. È quanto ha stabilito il Tar Firenze nella sentenza che, fa sapere Agipronews, dichiara inammissibile la richiesta del proprietario di un ctd di Massa Carrara, collegato a una società di scommesse attualmente sanata ma all’epoca del diniego non autorizzata.

“La qualità di concessionario costituisce presupposto imprescindibile, laddove stabilisce che la licenza può essere data esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva, appunto, la possibilità di svolgere l’attività suddetta”, scrivono i giudici. La provenienza della domanda da un soggetto diverso creerebbe secondo il Collegio “incertezze presso gli stessi scommettitori” e tale incertezza “costituisce di per sé un valido e sufficiente motivo di ordine pubblico per denegare l’autorizzazione”.

In questo caso, “la richiesta dell’autorizzazione di polizia è stata fatta unicamente a favore del Centro trasmissioni dati” che pur potendo formalmente proporre il ricorso, non ha “nessun titolo sostanziale a chiedere l’autorizzazione” e “finisce con il non avere nemmeno la legittimazione processuale sostanziale”.

Fonte: Agipro

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