
Defibrillatori negli impianti sportivi e loro gestione. E' ancora acceso il confronto fra associazioni, amministrazione comunale, coordinamento 118 ed enti gestori degli impianti su questo delicato tema. Al di là del fatto che a livello nazionale è stata concessa l'ennesima ed italianissima deroga a fine novembre (in Toscana invece la legge è in vigore dallo scorso 1 luglio) il dibattito verte su alcuni aspetti pratici dell'applicazione della legge visto che, anche un'iniziativa sicuramente meritoria come questa, ha comportato un nuovo carico di responsabilità e burocrazia sulle spalle del mondo sportivo che nella maggior parte, giova ricordarlo, è dilettantistico. Sono due i punti sui quali i soggetti coinvolti si stanno confrontando: la verifica del funzionamento dell'apparecchio e la durata della certificazione degli operatori Dae.
Sul primo punto pare si sia arrivati ad una conclusione anche perchè l'attività è già iniziata. La legge Regionale stabilisce che "i gestori degli impianti e i soggetti assegnatari identificano uno o più referenti incaricati di verificare regolarmente l’operatività del defibrillatore e, prima dell’inizio dell’attività sportiva, annotano su un apposito registro il corretto funzionamento dello strumento tramite semplice verifica dell’apposita spia. Qualora i referenti rilevano il cattivo funzionamento del defibrillatore, le attività praticate nell’impianto sono sospese fino al regolare ripristino della funzionalità dell’apparecchio". Ma chi sono questi referenti? In pratica allenatori ed istruttori che devono appunto verificare che la spia sia accesa e firmare il registro. Il loro compito, però, si ferma alla verifica della spia accesa dal momento che la responsabilità della manutenzione compete al gestore dell'impianto. E se un allenatore non vuol prendersi la responsabilità o non ha la certificazione? In questo caso il gestore può concordare che la presenza degli esecutori BLS-D sia garantita dal gestore con relativi oneri economici. Siamo nell'ordine di 5 euro per ogni volta che si utilizza l'impianto. Per il registro, invece, visto che non ne esiste un modello, la Uisp ne ha autoprodotto uno che è entrato in uso negli impianti che gestisce con il via dell'attività.
Ancora da chiarire, invece, il discorso importante della durata della certificazione di chi ha fatto il corso. La scadenza è due anni dopo la data riportata sull'attestato oppure al 31 dicembre dell'anno solare nel quale questo scade? Per capirsi con un esempio concreto: una persona che ha fatto il corso il 10 febbraio 2014, è abilitato fino al 10 febbraio 2016 oppure fino al 31 dicembre 2016? Il nostro 118 opta per questa seconda interpretazione mentre, stando alla Regione, la materia deve ancora essere decisa. Il Dm del 18 marzo 2001 stabilisce che "le Regioni definiscono le modalità di retraining degli operatori abilitati da effettuarsi ogni 24 mesi" (il termine pare quindi tassativo) mentre l'articolo 5 della legge regionale è più generico e dice, in un allegato, che "l’autorizzazione all’utilizzo dei Dae ha durata illimitata, ferma restando l’esigenza di pianificare un retraining periodico delle manovre di rianimazione cardiopolmonare". Come si vede non si fissa in maniera esplicita la modalità di pianificazione del retraining e questo genera incertezza su una cosa importante come la scadenza della certificazione. La funzione di interpretazione della normativa regionale è comunque di esclusiva competenza della Giunta e quindi si aspetta che sia l'organo guidato da Enrico Rossi a stabilire con esattezza la materia.
Il dibattito, come detto, è quindi in essere anche perchè, per fortuna, la nostra zona ha da sempre preso in grande considerazione questa delicata materia. Probabile che la questione finisca anche ad un tavolo dello sport dove politica, enti gestori e società sportive possano arrivare a regole condivise.
Marco Mainardi
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