Intitolata una via ad Umberto Eco a meno di un anno dalla morte

Via Umberto Eco a San Miniato Basso (foto gonews.it)

Sono passati nemmeno 7 mesi dalla morte di Umberto Eco, ma una via che porta il suo nome esiste già da tempo e si trova a San Miniato Basso, tra via Aldo Capitini e via Tosco Romagnola Est.

Il noto scrittore e semiologo, nato ad Alessandria nel 1932, è venuto a mancare nel febbraio di quest'anno, precisamente il giorno 19. Solo Bologna ha anticipato la cittadina toscana dedicando ad Eco una piazza coperta della biblioteca Salaborsa, addirittura dopo appena un mese dalla sua scoparsa.

Ma anche all'ombra della Rocca si è voluto omaggiare il padre de 'Il nome della rosa' nel più breve tempo possibile. Tutto è partito da una richiesta ad aprile della consulta territoriale. Dato che la nuova area residenziale necessitava di una via, al momento senza nome, gli uffici comunali hanno proceduto a richiedere alla prefettura di Pisa e alla Deputazione di storia patria della Toscana, così come previsto dalla legge.

Il via libera è arrivato intorno ad agosto, la delibera della giunta Gabbanini risale al 14 giugno: nel testamento è stato controllato che non vi fossero riferimenti all'intitolazione di strade. Gli unici vincoli sulla memoria Eco li ha posti su convegni e conferenze in suo nome: ha voluto che per almeno 10 anni non si tenessero eventi di questo tipo. Nessun divieto, quindi, all'intitolazione di piazza, strade o edifici.

COSA DICE LA LEGGE

Legge 23 giugno 1927, n. 1188 Toponomastica stradale e monumenti a personaggi contemporanei. (G.U. 18 luglio n. 164)

1. Nessuna denominazione può essere attribuita a nuove strade e piazze pubbliche senza la autorizzazione del Prefetto, udito il parere della Deputazione di storia patria, o, dove questa manchi, della Società storica del luogo o della regione.

2. Nessuna strada o piazza pubblica può essere denominata a persona che non siano decedute da almeno dieci anni.

3. Nessun monumento, lapide o altro ricordo permanente può essere dedicato in luogo pubblico od aperto al pubblico, a persone che non siano decedute da almeno dieci anni. Rispetto al luogo dove sentirsi il parere della Commissione provinciale per la conservazione dei monumenti.

4. Tali disposizioni non si applicano ai monumenti, lapidi o ricordi situati nei cimiteri, né a quelli dedicati nelle chiese a dignitari ecclesiastici od a benefattori.

5. Le disposizioni degli artt. 2 e 3, primo comma, non si applicano a caduti di guerra o per la causa nazionale.

6. È inoltre in facoltà del Ministero per l’Interno di consentire la deroga alle suindicate disposizioni in casi eccezionali, quando si tratti di persone che abbiano benemeritato della nazione.

 

Elia Billero e Giovanni Mennillo

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