Collegio di garanzia, via libera unanime alle modifiche della legge

foto d'archivio

Via libera all’unanimità alle modifiche della legge regionale (n.34/ 2008) su costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia. Per rafforzare la terzietà dell’organismo, che è stato oggetto di una modifica statutaria, si introducono specifiche norme su eleggibilità, incompatibilità e conflitto di interesse dei componenti.

La proposta è stata presentata da Alberto Magnolfi (Ncd) insieme a Giuseppe Del Carlo (Udc), Monica Sgherri (Rc-Ci), Paolo Marcheschi (FdI), Mauro Romanelli (gruppo Misto). Approvati anche alcuni emendamenti illustrati all’aula, come anche la stessa legge, da Marco Manneschi (Popolo Toscano Riformisti), presidente della commissione Affari istituzionali.

I sette componenti del Collegio di garanzia statutaria dureranno in carica cinque anni e saranno eletti dal Consiglio regionale a scrutinio segreto con voto limitato a quattro indicazioni per ciascun consigliere votante. La votazione avverrà entro sei mesi dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale eletto, attingendo da un elenco formato da soggetti appartenenti alle seguenti categorie: professori ordinari delle università toscane con alta e riconosciuta competenza in diritto pubblico; magistrati a riposo delle giurisdizioni ordinarie e amministrative o ex componenti della Corte costituzionale; avvocati con almeno quindici anni di esercizio effettivo della professione, con particolare esperienza in diritto amministrativo e costituzionale; ex dirigenti di amministrazioni pubbliche con almeno quindici anni di esercizio della funzione dirigenziale e laurea in giurisprudenza.

E’ incompatibile la posizione di componente il Collegio con cariche in organi direttivi o organismi dirigenziali di partiti, movimenti politici, sindacati e associazioni di categoria o con la candidatura in elezioni politiche o amministrative. A prescindere dalla cause di incompatibilità ed ineleggibilità, il componente che si trovi in una condizione di potenziale conflitto d’interesse personale rispetto all’oggetto di valutazione del Collegio, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto.

In caso di cessazione anticipata della legislatura, il Collegio resta comunque in carica fino al compimento del quinquennio della propria durata.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

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