
Separazioni e divorzi consensuali? Da oggi si possono definire le pratiche in Comune, presso l’Ufficio anagrafe previa appuntamento. Con l’entrata in vigore del Decreto Legge n.132/2014 convertito in legge n.162 del 10/11/2014, è possibile per i coniugi che intendono separarsi o divorziare consensualmente fare la pratica in Comune con l’assistenza - facoltativa - dell’avvocato, pagando una marca da bollo di 16 euro.
Si può richiedere la formalizzazione di questo atto in Comune nel caso di assenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o in assenza di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti. L’accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (es.: casa, assegno di mantenimento o altre utilità economiche). E’ possibile svolgere la pratica a Pontassieve nel caso, Pontassieve risulti il comune dove è stato celebrato il matrimonio civile o religioso e di residenza di almeno uno dei due coniugi.
E’ inoltre necessario fissare un appuntamento direttamente con l’anagrafe telefonando ai numeri 055/8360366-257-234, in quella circostanza, oltre alla data dell’incontro, sarà specificata la documentazione richiesta al momento dell’appuntamento.
Grazie al decreto legge 132, 2014 (convertito in legge il 10 novembre 2014) adesso è possibile chiedere separazione e divorzio direttamente al sindaco quale ufficiale dello stato civile, pagando una marca da bollo di soli 16 euro. Il testo disciplina i casi nei quali è possibile rivolgersi direttamente all’amministrazione comunale, in quanto :
“Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti.”( TESTO )
Chi fosse interessato a questa procedura può rivolgersi al comune di residenza di uno dei due coniugi oppure al comune presso cui è registrato l’atto di matrimonio.
Ciascuna delle parti deve presentare al sindaco, con la presenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi e far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenere lo scioglimento secondo condizioni tra di esse concordate.
La legge specifica che l’accordo “non puo' contenere patti di trasferimento patrimoniale.”e “tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”
Fonte: Comune di Pontassieve - Ufficio Stampa
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