Il Consap accusa: "Visita fiscale e visita di controllo infatti devono essere ben distinte tra loro"


"La Segreteria Provinciale di Lucca segnala che i dipendenti collocati in aspettativa per malattia vengono sottoposti a visita di controllo con formale disposizione scritta ed obbligo di presentazione in date scelte dal Sanitario della Polizia dott. Rossano Dazzi omettendo di concordare tale data con il dipendente stesso.

Tale comportamento oltre che difforme dalla normativa vigente preclude per il dipendente la facoltà di farsi assistere da un medico di fiducia costretto nel caso a presenziare solo nelle date imposte dall’Amministrazione.

Diversa infatti è la disciplina prevista per il dipendente che si trova in stato di aspettativa per infermità.

Il Testo Unico sul pubblico impiego Dpr.3/57 art.68 stabilisce che l’aspettativa per infermità è disposta, d’ufficio o a domanda, quando sia accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’Amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione di servizio.

L’art.32 Dpr 686/57 completa la disciplina fissando che l’Autorità competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone che l’impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto dall’Amministrazione.

Il dipendente ove lo voglia, può farsi assistere da un medico di fiducia.

Visita fiscale e visita di controllo infatti devono essere ben distinte tra loro, sia dal punto di vista concettuale che dal punto di vista normativo, come confermato dalla diversa disciplina prevista dalla legge sul pubblico impiego.

Difatti poiché la visita di controllo si riferisce all’accertamento reso obbligatorio e regolato dalla normativa dell’aspettativa essa deve essere effettuata previo avviso al dipendente che, potendo avvalersi dell’ausilio di un suo medico di fiducia, deve essere messo in condizioni di poter esercitare questo suo diritto.

Inoltre nella normativa non viene fatto alcun riferimento alla tempestività della visita al rispetto di particolari fasce orarie e che tale debba essere effettuata al domicilio.

Il Sanitario deve avvertire il dipendente con almeno 3 giorni di anticipo concordando il giorno l’ora e il luogo in cui la visita sarà effettuata.

Tale termine è stato ritenuto congruo dal Consiglio di Stato.

L’erronea prassi di far effettuare visite di controllo per aspettativa sotto forma di visite fiscali può essere contestata dal dipendente giuridicamente avendo leso il diritto di farlo assistere dal proprio medico di fiducia.

Si rappresenta che il Questore di Lucca informato da questa Segreteria Nazionale avrebbe assicurato che le date di visita di controllo vengono dall’Ufficio Sanitario al contrario concordate.

Tenuto conto che le segnalazioni di criticità giunte ed inerenti le modalità adottate da una parte reclamate e dall’altra giustificate, provengono da persone giuridicamente riconosciute sul proprio status come Pubblico Ufficiale, qualora si dovesse riscontrare una diversa versione dei fatti, questo sindacato rimetterà i fatti alla Procura della Repubblica competente".

Consap segreteria nazionale

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