
Si comunica che il 16 giugno 2014 scade il pagamento dell’acconto dell’IMU e della TASI.
Con delibera del Consiglio Comunale di San Miniato n. 20 (IMU) e n. 22 (TASI) del 20.03.2014 sono state approvate le aliquote per l’anno 2014.
Le aliquote IMU e relative detrazioni applicate dal Comune per l’anno 2013 sono state confermate anche per l’anno 2014.
Si ricorda che l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze, escluse le categorie catastali A1, A8 e A9.
Le abitazioni principali sono soggette alla TASI, nuovo tributo istituito per l’anno 2014 per il finanziamento dei servizi indivisibili. Per le altre tipologie di immobili si rimanda alle informazioni presenti sull’home page del sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it). Cliccando su “pagamento TASI e IMU” è possibile accedere a tutte le informazioni relative ai due tributi e cliccando sull’icona “Calcolo IMU-TASI” al programma on-line per il calcolo automatico di quanto dovuto, compresa la stampa del modello F24 per il versamento delle imposte in banca o in posta.
COMUNE DI SAN MINIATO - INFORMAZIONI SULLA PRIMA SCADENZA DEL PAGAMENTO IMU-TASI
Prima scadenza in acconto 16 giugno 2014
IMU – Imposta Municipale Propria
Le nuove disposizioni normative prevedono l’esclusione dal pagamento dell’IMU delle abitazioni principali e delle relative pertinenze (soltanto n. 1 unità immobiliare per ogni categoria C/2 -cantine/magazzini-, C/6 -box/posti auto-, C/7 -tettoie-), fatta eccezione per gli immobili censiti in cat. A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale, che continuano ad essere assoggettati all’IMU.
Per gli altri immobili in generale resta in vigore la disciplina dell’IMU. Si precisa che con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del 20.03.2014 sono state approvate le aliquote per l’anno 2014, invariate rispetto all’anno 2013, come segue:
Tipologia immobile | 2014 |
Abitazione principale e pertinenze (eccetto A/1, A/8 ed A/9) | Non dovuto |
Abitazione principale e pertinenze di anziani ricoverati e cittadini Aire (eccetto A/1, A/8 ed A/9) | Non dovuto |
Iacp e Coop edilizie a proprietà indivisa | Non dovuto |
Casa ex coniugale | Non dovuto se abitazione principale |
Militari | Non dovuto |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita | Non dovuto |
Terreni agricoli (coltivati e non) posseduti e condotti da coltivatori diretti e Iap | Non dovuto |
Altri terreni agricoli | Dovuto – Aliquota 0,86% |
Fabbricati rurali (abitativi) | Non dovuto |
Fabbricati rurali (strumentali) | Non dovuto |
Abitazione principale di categoria A/1, A/8 ed A/9 e pertinenze | Dovuto – Aliquota 0,4% e detrazioni di legge |
Fabbricati ad uso abitativo locati con contratto di locazione registrato | Dovuto – Aliquota 0,96% |
Fabbricati ad uso abitativo diversi da abitazione principale e non locati | Dovuto – Aliquota 1,06% |
Altri immobili compreso le aree fabbricabili | Dovuto – Aliquota 0,86% |
TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili
La TASI (tributo sui servizi indivisibili) è il tributo componente dell’Imposta Unica Comunale riferita al finanziamento dei costi per i servizi indivisibili (manutenzione del verde, illuminazione pubblica, etc.) dovuto dal proprietario (o titolare di diritti reali) e dal detentore di fabbricati ed aree edificabili.
Presupposto impositivo della TASI, a norma dell’art. 1, comma 669, della Legge n. 147/2013 e s.m.i., è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
LA BASE IMPONIBILE è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’art.13 del D.L. n.201 del 2011 convertito con modificazioni in L. n. 214/2011.
Con delibera del Consiglio comunale n. 22 del 20.03.2014, sono state stabilite le seguenti aliquote:
Abitazioni principali e di categoria catastale da A2 ad A7 e relative pertinenze nel caso in cui la somma delle rendite dell’abitazione principale. e pertinenze sia inferiore o uguale a € 1000,00 | 2,5 per mille |
Abitazioni principali di categoria catastale da A2 ad A7 e relative pertinenze nel caso in cui la somma delle rendite dell’abitazione principale e pertinenze sia superiore a €1000,00 | 3,0 per mille |
Abitazioni principali e relative pertinenze di categoria catastale A1, A8 e A9 | 2,8 per mille |
Aree edificabili | 1,0 per mille |
Altri immobili | 1,0 per mille |
Non si applica la TASI su:
- Immobili di tipologia da A1 ad A9 diversi da abitazione principale (così come definita per l’IMU)
- Immobili rurali strumentali
- TERRENI AGRICOLI
- Immobili posseduti o detenuti da contribuenti-imprese che interrompono il ciclo produttivo nel corso del 2014 a seguito di difficoltà economiche, con ripresa dell’attività nel corso dello stesso anno 2014, limitatamente al periodo di interruzione dell’attività.
Con la stessa delibera di cui sopra sono stabilite le seguenti detrazioni per le abitazioni principali in relazione alla rendita catastale dell’abitazione stessa e relative pertinenze:
rendita | detrazione |
fino a € 300,00 | € 130,00 |
da € 300,01 a € 350,00 | € 110,00 |
da € 350,01 a € 400,00 | € 100,00 |
da € 400,01 a € 450,00 | € 90,00 |
da € 450,01 a € 500,00 | € 80,00 |
da € 500,01 a € 550,00 | € 75,00 |
da € 550,01a € 560,00 | € 60,00 |
da € 560,01 a € 600,00 | € 50,00 |
da € 600,01 a € 650,00 | € 40,00 |
da € 650,01 a € 700,00 | € 30,00 |
Sull’home page del sito del Comune di San Miniato (www.comune.san-miniato.pi.it) cliccando su “pagamento TASI e IMU” è possibile accedere a tutte le informazioni relative ai due tributi e cliccando sull’icona “Calcolo IMU-TASI” al programma on-line per il calcolo automatico di quanto dovuto, compresa la stampa del modello F24 per il versamento delle imposte in banca o in posta.
Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio Stampa
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