
Il legislatore, con recenti modifiche normative, ha ridotto l'ambito temporale di deduzione dei canoni rendendo il leasing finanziario più conveniente dal punto di vista fiscale.
L'art. 1, commi 162 e 163 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha modificato l'art. 54, comma 2 e l'art. 102, comma 7 del Tuir uniformando la disciplina riguardante la deduzione dei canoni di leasing finanziario dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo.
Fino al 31 dicembre 2013, in caso di leasing finanziario la deducibilità dei canoni è stata correlata ad una "durata minima fiscale" non inferiore ai 2/3 del periodo d'ammortamento ordinario, mentre regole specifiche hanno riguardato i contratti di leasing immobiliare (18 anni) e del targato.
A partire dal 1° gennaio 2014, con un intervento imperniato su un'anticipazione dei tempi di ammortamento fiscale degli investimenti finanziati attraverso la formula del leasing, per le imprese e i lavoratori autonomi si fissa la "durata minima fiscale" del leasing finanziario in misura pari alla metà di un normale ammortamento per i beni mobili strumentali (impianti, macchinari, attrezzature) in relazione all'attività esercitata dall'utilizzatore e in 12 anni per gli immobili, a prescindere dal coefficiente di ammortamento applicabile.
Tale novità fa seguito alla precedente modifica che ha interessato i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012 per i quali l'art. 4 bis del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 ha disposto che la durata minima fiscale non sia più ancorata al vincolo della durata contrattuale, pena l'indeducibilità dei canoni in capo all'utilizzatore, ma costituisca solo ed esclusivamente l'arco temporale minimo entro il quale sia possibile dedurre i canoni di leasing.
Il leasing viene, giustamente, riconosciuto dal legislatore come strumento per il rilancio del Paese.
Ogni norma che renda più agevole il finanziamento di nuovi investimenti non può che ricevere il plauso di imprese e cittadini; la ripresa non è un treno che si prende senza biglietto.
Per approfondire anche gli aspetti non fiscali del leasing la nostra associazione ha organizzato in:
EMPOLI (FI) – MARTEDÌ 6 MAGGIO 2014 - ORE 15.30-19.00
presso l’ Auditorium di Empoli della CABEL S.P.A. - Via Piovola n. 138
UN CONVENGO sul TEMA:
IL LEASING
PROFILI CONTRATTUALI, FINANZIARI E CONCORSUALI
RELATORI:
MARCO GAMBACCIANI
Direttore Generale Cabel Leasing s.p.a.
PROFILI FINANZIARI E CONTRATTUALI DEL LEASING
LEONARDO QUAGLIOTTI
Dottore Commercialista – Aggregato di Diritto Fallimentare - Università degli Studi di Firenze
LA SORTE DEL CONTRATTO DI LEASING PENDENTE ALLA DATA DEL FALLIMENTO
ED IN CORSO DI ESECUZIONE ALLA DATA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO
GIANCARLO BRASCHI
Dottore Commercialista in Firenze
IL TRATTAMENTO DEL CONTRATTO DI LEASING RISOLTO ANTE PROCEDURA CONCORSUALE
Fonte: Associazione dei Commercialisti del Circondario Empolese Valdelsa
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