
Il Comune di Vinci informa che fino al 24 aprile 2014 i residenti nel Comune di Vinci possono presentare domanda per l’assegnazione di n. 11 appezzamenti di terreno ( n. 9 di mq. 66 e n. 2 di mq 60 ciascuno) da utilizzare come orti sociali su terreno di proprietà comunale sito in località Ripalta.
Art. 1 Finalità
E’ volontà dell’Amministrazione Comunale attivare tutte le forme possibili per ridurre le gravissime conseguenze della crisi economica che colpisce, più di altre, le fasce di popolazione deboli.
L’assegnazione ai cittadini del Comune di Vinci di appezzamenti di terreno di proprietà comunale, o nella disponibilità del Comune, da adibire ad uso ortivo persegue l’obiettivo di offrire possibilità di ampliare le forme di sostentamento a nuclei familiari in condizioni economiche particolarmente difficili.
Art. 2 Disposizioni generali.
I terreni da destinare ad orti sociali sono individuati nell’allegato al presente atto.
I lotti di terreno da assegnare avranno una superficie di circa mq.
La lavorazione sarà eseguita direttamente dall’assegnatario o dai componenti del suo nucleo familiare.
La produzione degli orti sociali è diretta all’uso domestico.
La concessione è gratuita.
Le spese di irrigazione ed illuminazione sono a carico del Comune di Vinci.
Per assicurare una corretta gestione degli orti, possono essere promosse forme di autogestione fra gli assegnatari o previste attività di coordinamento da parte di associazioni individuate dall’Amministrazione Comunale.
Art. 3 Requisiti per l’assegnazione.
Per l’assegnazione degli orti sociali sono richiesti i seguenti requisiti:
- residenza nel Comune di Vinci;
- non avere nessuna proprietà immobiliare;
- non avere altri appezzamenti di terreno coltivati in proprietà o altro titolo né svolgere attività di coltivazione su fondi appartenenti, a qualsiasi titolo, a familiari o terzi;
E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale riservare alcuni lotti da assegnare ad altre categorie sociali per finalità didattiche, formative, sociali e riabilitative.
Art. 4 Criteri per l’assegnazione.
L’assegnazione avverrà a seguito di pubblicazione di un bando pubblico.
Le domande dovranno essere indirizzate al Comune secondo le modalità e i tempi indicati nel bando.
Delle domande dichiarate ammissibili sarà formata una graduatoria in ordine crescente di Isee (Indicatore della situazione economica equivalente)
Il bando pubblico potrà prevedere criteri aggiuntivi in armonia con i principi generali del presente regolamento.
In caso di parità di punteggio, l’assegnazione sarà disposta con sorteggio pubblico.
Art. 5 Assegnazione.
Ogni nucleo familiare, anche se composto da più soggetti aventi i requisiti di cui al precedente art. 3, potrà avere in assegnazione un solo orto sociale.
L’orto sarà assegnato con apposito atto redatto sulla base delle norme del presente regolamento.
Il presente regolamento dovrà essere integralmente accettato dall’assegnatario e da lui sottoscritto all’atto della concessione formale.
La concessione avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla sottoscrizione del contratto di concessione e potrà essere rinnovata per 3 anni previa valutazione del Responsabile del Settore, qualora siano presenti i requisiti indispensabili di cui all’art.3
Il terreno in assegnazione non potrà essere in alcun caso usucapibile.
L’assegnazione è revocabile per motivi di interesse pubblico in qualsiasi momento con preavviso do 30 giorni a mezzo lettera raccomandata per motivi di interesse pubblico.
Art. 6 Rinuncia.
Il concessionario ha la facoltà di rinunciare alla concessione in qualsiasi momento. La rinuncia dovrà essere comunicata al competente ufficio che curerà la riassegnazione del lotto libero sulla base della graduatoria vigente o, in caso di estinzione della stessa, con la pubblicazione di un nuovo bando.
Art. 7 Decesso dell’assegnatario.
In caso di decesso dell’assegnatario, il lotto di terreno potrà essere assegnato ad altro componente del nucleo familiare. In ogni caso, restano a disposizione del nucleo familiare i frutti pendenti nei sessanta giorni successivi alla data del decesso dell’assegnatario.
Art. 8 Regole per la conduzione dei lotti di terreno.
Sono a carico dell’Amministrazione comunale:
- l’aratura, la fresatura iniziale del terreno;
- la delimitazione dei lotti;
- gli interventi di manutenzione straordinaria;
- il pagamento delle utenze;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dalla lavorazione con installazione di cassonetti idonei;
- la riparazione degli eventuali manufatti messi a disposizione.
L’Amministrazione comunale potrà mettere a disposizione una struttura comune ad uso deposito, gli attrezzi per la lavorazione e i composter per l’ottenimento di terriccio dai rifiuti organici.
L’assegnatario è tenuto a:
* provvedere alla manutenzione ordinaria dell’orto mantenendolo sgombro da materiali di risulta;
* tenere puliti e in buono stato di manutenzione le parti comuni, i viottoli, i fossetti, il casotto degli attrezzi;
* svolgere direttamente o con l’aiuto dei familiari il lavoro di coltivazione del terreno assegnato senza mai ricorrere a manodopera retribuita;
* non cedere l’orto a nessun titolo;
* svolgere esclusivamente coltivazione ortofrutticola e non vendere i prodotti della coltivazione;
* effettuare la coltivazione biologica; pertanto è vietato l’uso di concimi chimici e di prodotti inquinanti (diserbanti, antiparassitari ecc.) che possano recare danni all’ambiente. L’uso di tali prodotti comporterà la revoca dell’assegnazione;
* non effettuare raccolta di acque se non autorizzata;
* usare l’acqua di irrigazione sulla base della stretta necessità delle colture praticate, secondo le disposizioni dei competenti uffici comunali;
* conferire i rifiuti negli appositi contenitori di raccolta differenziata messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale;
* non accendere fuochi;
* non introdurre nei lotti autoveicoli o moto;
* noninstallare teli, steccati o recinzioni in genere se non concordati con l’Ufficio comunale competente;
* non introdurre gruppi elettrogeni, elettrodomestici, bombole di gas ecc.
* non allevare e/o tenere in custodia animali;
* introdurre animali da compagnia solo al guinzaglio.
Art. 9 Revoca
L’inosservanza ripetuta di quanto disposto dal presente Regolamento comporterà la revoca dell’assegnazione.
Il Comune si riserva la facoltà di revocare l’assegnazione con preavviso di 30 giorni nei seguenti casi:
- utilizzo improprio del lotto;
- costruzione o posizionamento nell’area di manufatti o costruzioni di qualsiasi natura;
- danneggiamento o incuria nel mantenimento del lotto, della recinzione e degli accessori forniti;
- mancato utilizzo del terreno;
- concessione a terzi;
- danneggiamento per uso improprio del sistema idrico;
- detenzione anche provvisoria di animali da cortile, cani e gatti;
- perdita dei requisiti di cui all’art. 3.-
Ogni danno,furto, manomissione, infortunio, incidente che l’assegnatario possa subire o causare a terzi sarà a lui esclusivamente imputabile o riferibile. In tale senso l’Amministrazione Comunale resta esonerata da ogni responsabilità civile e penale.
Allo scadere della concessione l’assegnatario dovrà lasciare libero il terreno assegnato. I lavori eseguiti durante il periodo di concessione rimarranno a beneficio del fondo.
Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa
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