Vietato l’uso di petardi e la vendita e la detenzione di contenitori di vetro nelle piazze dove si svolgono gli eventi di Capodanno e nelle strade a maggiore concentrazione di persone: è quanto prevede l’ordinanza contingibile e urgente firmata dal sindaco Dario Nardella sulla base delle decisioni prese nella riunione del 13 dicembre scorso del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica.
“Questa ordinanza è uno degli effetti della circolare del capo della Polizia Franco Gabrielli a garanzia dell’incolumità dei cittadini dopo i fatti di piazza San Carlo a Torino - ha spiegato il sindaco Nardella -. Per quanto riguarda le zone della città che non sono interessate dall’ordinanza faccio un appello ai cittadini affinché si riduca al massimo l’utilizzo dei botti, soprattutto per non spaventare gli animali e per il rispetto delle persone fragili e di coloro che non vogliono festeggiare in maniera rumorosa”.
I divieti previsti dall’ordinanza valgono per zone della città di particolare pregio storico-architettonico che per Capodanno saranno interessate da un eccezionale afflusso di persone e pertanto meritevoli di una speciale esigenza di prevenzione.
Dalle 18 di domenica, 31 dicembre, alle 3 del 1° gennaio al piazzale Michelangelo, in piazza Signoria, piazza Santissima Annunziata e piazza Gino Bartali sarà vietata la vendita per asporto di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro, la somministrazione per asporto di bevande di qualsiasi natura in bicchieri o altri contenitori di vetro e la detenzione, anche per proprio consumo, di bevande di qualsiasi natura in contenitori di vetro.
In questi luoghi, esclusa piazza Bartali, è vietato inoltre vendere, detenere o far esplodere fuochi d’artificio, sia classificati che di libera vendita, e qualsiasi altro materiale esplodente.
Tutti i divieti descritti sono validi anche in piazza della Repubblica, piazza Duomo, piazza del Carmine, piazza Pitti e Ponte Vecchio, piazza Santo Spirito, via Guicciardini e via Calzaiuoli.
L’ordinanza del sindaco prevede anche l’obbligo per tutti gli esercizi pubblici situati nelle località interessate dal divieto di vendita di esporre in maniera ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa del divieto.
A meno che la condotta configuri un reato più grave, la violazione dell’ordinanza è punita, ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 206 euro.