L’Agenzia invia circa 100mila lettere di com- pliance per segnalare incongruenze (redditi che risultano non dichiarati, in tutto o in parte) rilevate in riferimento al periodo d’imposta 2013. È possibile rimediare tramite ravvedi- mento operoso, beneficiando della riduzione delle sanzioni. Tra i destinatari, da quest’anno, anche i lavoratori autonomi. Con il provvedimento del 12 maggio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità con cui il Fisco comunica agli interessati gli errori o le omissioni rilevate e rende disponi- bili i dati a contribuenti e Guardia di finanza. Nello stesso provvedimento, anche la strada da seguire per sanare la situazione o spiegare le proprie ragioni.
In particolare, sotto i riflettori: i redditi derivanti dalla locazione di fabbricati, sottoposti a tassazione ordinaria o al regime opzionale della cedolare secca i redditi di lavoro dipendente e assimilati, compresi gli assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge (o dal coniuge separato) i redditi di partecipazione in società di persone, in associazioni tra artisti e professio- nisti o in Srl “trasparenti” i redditi di lavoro autonomo alcuni redditi diversi redditi d’impresa riguardanti le rate annuali delle plusvalenze/sopravvenienze attive.
Le lettere di compliance contengono: l’identificativo della comunicazione i dati presenti in Anagrafe tributaria ri- guardanti i contratti di locazione registrati, i redditi corrisposti per le diverse categorie reddituali, i soggetti che si sono avvalsi della facoltà di rateizzare la plusvalenza/ sopravvenienza maturata gli estremi del modello di dichiarazione presentato, in cui non risultano dichiarati in tutto o in parte i redditi percepiti ovvero l’importo della rata annuale di plusvalenze/ sopravvenienze il reddito e/o la rata annuale parzialmente o totalmente omessi.
Le comunicazioni viaggiano per posta elet- tronica certificata o per posta ordinaria nei casi di indirizzo Pec non attivo o non regi- strato nell’Ini-Pec. Il contribuente, ricevuto il messaggio, può chiedere - anche tramite intermediari abilitati - ulteriori informazioni sulle anomalie riscontrate ai Cam (Centri di assistenza multicanale) e agli uffici territoriali delle Entrate, seguendo le indicazioni contenute nella lettera. Gli stessi canali possono essere utilizzati per mettere al corrente l’Agenzia di situazioni sconosciute al Fisco che giustificano le anomalie.
L’eventuale documentazione, inoltre, può essere trasmessa anche tramite il canale di assistenza Civis. Un “cassetto fiscale” sempre più funzionale Ad accompagnare le lettere di compliance , come nel 2016, nel Cassetto fiscale, i contri- buenti troveranno, oltre alla comunicazione pervenuta via Pec o posta ordinaria, un detta- gliato prospetto informativo che li aiuterà a capire meglio le anomalie segnalate, per poi agire di conseguenza, sanando o giustificando le irregolarità. Ma da quest’anno l’Agenzia ha riposto nel cassetto, in caso di bisogno, anche una dichia- razione integrativa preconfezionata. Si tratta di un prospetto “precompilato” del quadro dichiarativo da rettificare o completare.
Un’ulteriore facilitazione riservata a chi vuole regolarizzare i redditi di lavoro dipendente e assegni periodici, i redditi di partecipazione, quelli assimilati al reddito di lavoro autonomo e i redditi diversi. Per usufruire di questo supporto aggiuntivo, il contribuente ha a disposizione due link che consentono, rispettivamente, di scaricare il file contenente la propria dichiarazione relati- va al periodo d’imposta 2013 e di accedere al software di compilazione UnicoOnLine, per predisporre e inviare la dichiarazione integra- tiva, e stampare il modello F24 per il paga- mento delle somme dovute.
Le istruzioni del foglio “Avvertenze”, inoltre, indicano come compilare e trasmettere l’integrativa e utilizzare i collegamenti telema- tici. Ravvedimento a portata di mano I destinatari degli avvisi possono regolarizza- re la loro posizione fiscale avvalendosi del ravvedimento operoso (articolo 13, Dlgs 472/1997), istituto che la Stabilità 2015 ha profondamento rinnovato, prevedendo la riduzione delle sanzioni in misura graduata a seconda del tempo trascorso tra la commis- sione della violazione e l’intervento correttivo.
Il ricorso al ravvedimento operoso può avve- nire anche quando la violazione è già stata constatata o sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o qualsiasi altra attività amministrati- va di controllo, di cui si è avuta formale cono- scenza. Non è, invece, possibile ricorrervi in caso di avvenuta notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, oppure di ricevimento di una comunicazione di irregolarità e degli esiti del controllo formale.
Fonte: Ufficio Stampa Confesercenti Firenze
