Si è conclusa da poco l’udienza al Consiglio di Stato riguardo l’appello presentato dal titolare di una sala giochi di Prato a cui il Comune ha vietato, lo scorso gennaio, la prosecuzione dell’attività. Il provvedimento è stato preso in seguito alla verifica del rispetto “delle previsioni limitative all’apertura di centri scommesse e di spazi per il gioco” in particolare sulle distanze minime dai luoghi sensibili contenute nella legge regionale sulla materia.
Il Tar Toscana - fa sapere Agipronews - ha respinto a febbraio l’istanza cautelare, spiegando che “la sanzione applicata alla ricorrente non appare qualificabile come accessoria a quella pecuniaria e sembra riconducibile al potere di vigilanza sanitaria comunale nell’ambito della prevenzione della ludopatia, mentre non sono dimostrati vizi di irragionevolezza nella misurazione delle distanze tra l’esercizio della medesima ed i luoghi sensibili”. I legali del ricorrente hanno sostenuto davanti alla Quinta sezione di Palazzo Spada l’incostituzionalità delle norme sulle distanze previste dalla legge regionale. Il Consiglio di Stato prenderà la sua decisione entro una settimana.
Fonte: Agipro
