
Queste le dichiarazioni del capogruppo di Firenze riparte a sinistra Tommaso Grassi
“Un volantino che invita a partecipare ad una manifestazione contro il Jobs Act può essere considerato un messaggio pubblicitario? Secondo il buon senso di un ente che vuole definirsi democratico si direbbe di no, e anche il decreto decreto legislativo n. 145/2007 è chiaro a definire pubblicità ciò che ha uno scopo commerciale. Ma il buon senso evidentemente non è una caratteristica dell’Amministrazione comunale di Firenze e così il diritto a manifestare il proprio pensiero con ogni mezzo, sancito dall’articolo 21 della Costituzione, diventa una pratica sottoposta all’autorizzazione della Direzione Attività Economiche e all’eventuale pagamento di un canone.
La stessa cosa che è accaduta il 18 ottobre 2014 ad alcuni militanti di SEL potrebbe accadere a qualunque partito o movimento politico ma anche alle tante vertenze territoriali e alle associazioni culturali e non del nostro territorio. Fino a quel momento il volantinaggio svolto dai partiti politici o da altre associazioni sindacali o sociali nelle aree pubbliche non era mai stato sottoposto a limitazioni di questo tipo. La Polizia Municipale all'epoca ha redatto un verbale con una multa da 412 euro a cui è stato fatto ricorso, al quale peraltro dopo quasi due anni non è mai stata data risposta e non si sa che fine abbia fatto, e pochi giorni fa è arrivata anche una ingiunzione di pagamento per il recupero del canone pubblicitario.
Il volantinaggio politico così come quello delle associazioni spesso non contiene nessun tipo di pubblicità ma esclusivamente un messaggio politico o la promozione di una iniziativa culturale, sportiva o di altro tipo. Indipendentemente dal caso specifico che è accaduto ai militanti del partito di SEL ci interessa che il quadro sia chiaro e che non vi sia una escalation di segnalazioni alla Polizia Municipale e contenziosi tra Comune e singole associazioni. È chiaro che a questo punto la vicenda assume un significato più ampio e generale. Evidentemente non è più un caso isolato ad una coppia di vigili troppo ligi al dovere, ma coinvolge un’intera struttura dell’Amministrazione comunale che evidentemente intende confermare questa interpretazione restrittiva del regolamento. Per questo abbiamo deciso di presentare una proposta di deliberazione da sottoporre al voto del Consiglio comunale perché la vicenda venga chiarita una volta per tutte: la comunicazione politica e quella delle associazioni senza scopo di lucro non rientrano nella categoria di pubblicità e quindi vengono sottratte dalla normativa del relativo regolamento e rimangono attive solo le limitazioni previste dal regolamento di Polizia Urbana e sulla convivenza civile”. (fdr)
Segue il testo della proposta di delibera
Tipologia: diritto di iniziativa del consigliere su atto deliberativo, ai sensi dell’art. 38 R.C.C.
Soggetti proponenti: Tommaso Grassi
Oggetto: Modifiche al Regolamento sulla Pubblicità
IL CONSIGLIO
Richiamati:
* il Decreto Legislativo n. 507 del 15 novembre 1993 “Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale“;
* il Decreto Legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali";
* Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni e il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, noti come “Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione”;
* Il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
Visto il Regolamento della Pubblicità, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 dell’8/10/2012, come modificato da ultimo con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 23.03.2015;
Tenuto conto che il “Regolamento di Polizia Urbana Norme per la civile convivenza in città”, all’ articolo 37 (Volantinaggio e distribuzione di oggetti) specifica:
“ 1. Fatte salve le norme statali, regionali e comunali sulla pubblicità o specifiche autorizzazioni, sul suolo pubblico o dai locali aperti su di esso, è consentito, nelle forme non vietate e fuori dalle carreggiate, distribuire o depositare per la libera acquisizione qualsiasi oggetto, giornale, volantino, purché non sia recato pregiudizio alla pulizia del suolo o disturbo alla circolazione, anche dei pedoni.
2 Il volantinaggio, dove consentito, può essere effettuato solo a persone fisiche. E’ vietata la distribuzione su veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini degli edifici prospicienti marciapiedi e aree pubbliche.
3 E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento o abbiano installato apposito raccoglitore; (…)”
Considerato che il volantinaggio libero, di tipo politico, non dovrebbe avere necessità di autorizzazioni di sorta, data la cardinalità nella materia del principio sancito dall’art.21 della Costituzione, che afferma che: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”;
Considerato che la lettera del “Regolamento di Polizia Urbana Norme per la civile convivenza in città” e del "Regolamento sulla Pubblicità" potrebbe prestarsi a contrasti interpretativi, per quel che riguarda il materiale in parola di argomento politico;
Ritenuto altresì di dover stabilire che non rientri nelle norme contenute nel Regolamento, purché non in contrasto con norme di rango superiore, qualsiasi giornale, volantino o altro genere di elaborato, distribuito sul territorio comunale da qualunque soggetto singolo o collettivo, avente ad oggetto comunicazione politica, e fatti salvi i limiti del “Regolamento di Polizia Urbana Norme per la civile convivenza in città”;
Ritenuto altresì di dover stabilire che non rientri nelle norme contenute nel Regolamento, purché non in contrasto con norme di rango superiore, qualsiasi giornale, volantino o altro genere di elaborato, distribuito sul territorio comunale da Enti, Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro controllate dal Comune di Firenze, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale ed associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997 nonché a soggetti terzi iscritti nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato ex L. n. 266/91 e L.R. n. 29/96, o all’Anagrafe delle ONLUS presso il Ministro delle Finanze ex D. Lgs. n. 460/1997 e alle associazioni di promozione sociale iscritte all’Albo provinciale ex L.R. n. 42/2002 e L. n. 383/2000, avente ad oggetto comunicazione attinente alla propria attività istituzionale, e fatti salvi i limiti del “Regolamento di Polizia Urbana Norme per la civile convivenza in città”;
Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali);
DELIBERA
Per i motivi esposti in narrativa:
1) di approvare le modifiche al Regolamento sulla Pubblicità così come segue:
ART. 41
ESCLUSIONI
1. È esclusa dal canone:
a. la pubblicità editoriale, quella radiotelevisiva, e quella effettuata con altri mezzi telematici,
purché non effettuata con mezzi collocati all’esterno con modalità che possano incidere sull’arredo
urbano o sull’ambiente;
b. la pubblicità effettuata su veicoli ferroviari.
2. E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento, purché non in contrasto con norme di rango superiore, qualsiasi giornale, volantino o altro genere di elaborato, distribuito sul territorio comunale da qualunque soggetto singolo o collettivo, avente ad oggetto comunicazione politica, e fatti salvi i limiti del “Regolamento di Polizia Urbana Norme per la civile convivenza in città”;
3. E' esclusa dall'applicazione del presente regolamento, purché non in contrasto con norme di rango superiore, qualsiasi giornale, volantino o altro genere di elaborato, distribuito sul territorio comunale da Enti, Fondazioni e Associazioni senza scopo di lucro controllate dal Comune di Firenze, nonché alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale ed associazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’art. 10, c.1, lett. a), del D. Lgs. n. 460 del 1997 nonché a soggetti terzi iscritti nei Registri delle Organizzazioni di Volontariato ex L. n. 266/91 e L.R. n. 29/96, o all’Anagrafe delle ONLUS presso il Ministro delle Finanze ex D. Lgs. n. 460/1997 e alle associazioni di promozione sociale iscritte all’Albo provinciale ex L.R. n. 42/2002 e L. n. 383/2000, avente ad oggetto comunicazione attinente alla propria attività istituzionale, e fatti salvi i limiti del “Regolamento di Polizia Urbana Norme per la civile convivenza in città”;
Tommaso Grassi
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