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Vera pelle senza marchio 'Made in', l'UE non obbliga l'indicazione di provenienza

E ' stata notificata due giorni fa allo Studio Legale Valori Scali & Associati di S.Croce Sull'Arno la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 16 luglio 2015, relativa alla questione pregiudiziale circa l'eventuale contrasto della legge italiana n. 8/2013 sulla Normativa nazionale che impone l’indicazione del paese d’origine sull’etichetta di prodotti trasformati all’estero e che utilizza l’espressione in lingua italiana “pelle”, rispetto alla Direttiva comunitaria n.94/11.

In un provvedimento d'urgenza promosso dall' UNIC-UNIONE NAZIONALE ITALIANA CONCIATORI, al Tribunale di Milano, contro alcuni negozi che ponevano in vendita, a prezzi modici, scarpe con la dicitura "vero cuoio" e "vera pelle" senza l'indicazione del paese di fabbricazione, lo Studio Legale Valori Scali & Associati, per conto di un grande magazzino, chiedeva al Tribunale di trasmettere gli atti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea per valutare l'eventuale contrasto della legge italiana n.8/2013, che impone l'indicazione del " Made in" sulle scarpe poste in vendita sul territorio italiano, rispetto alla Direttiva comunitaria n.94/11 che non prevede tale obbligo ma soltanto l' apposizione sulle scarpe di una fascetta che indichi la composizione delle varie componenti della stessa.

La Corte di Giustizia, accogliendo le tesi dello Studio Legale Valori Scali & Associati, ha stabilito due importanti principi.
Il primo principio è che la direttiva 94/11 si applica in modo identico sia ai prodotti originari degli Stati membri, sia ai prodotti provenienti da paesi terzi che si trovino in libera pratica nell’Unione.

L'altro fondamentale principio stabilito dalla Corte e' che gli articoli 3 e 5 della direttiva 94/11 devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa di uno Stato membro, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta il commercio degli elementi in cuoio delle calzature provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi e che, in quest’ultimo caso, sono già state poste in commercio in un altro Stato membro o nello Stato membro interessato, quando questi prodotti non riportano indicazioni relative al loro paese d’origine.

Questa importante decisione della Corte di Giustizia determina significativi effetti nella vita quotidiana, relativamente al commercio di scarpe nel territorio italiano, in quanto consente la produzione e la commercializzazione di tali prodotti con l'indicazione delle parole "vero cuoio" e "vera pelle" , in lingua italiana senza l'indicazione del "Made in" e, quindi del paese di provenienza o di fabbricazione.  Al riguardo va, però , precisato che è in corso da tempo presso gli organi comunitari l'esame di una normativa a tutela del "Made in" sostenuta soprattutto dall'Italia.

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