
“A Firenze dal 2013 è vigente il “piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale”
Il piano prevede espressamente un Titolo dedicato alla tutela del centro storico dove sono elencati dettagliatamente una serie di divieti inerenti varie tipologie di attività commerciali dichiarati incompatibili all’interno dell’area definita “patrimonio Unesco” con specifiche ancora più precise per via Tornabuoni e per il Ponte Vecchio.
Questo è il testo del piano : “Sono vietate le seguenti attività, sempre sia come nuovo insediamento che in aggiunta ad altra attività, nonché per trasferimento dall’esterno dell’Area Unesco o ampliamento della superficie di vendita o di esercizio dell’attività esistente:
a) attività commerciali e/o artigianali di preparazione e/o vendita di pizza, esercitate in forma esclusiva o prevalente. E’ possibile la vendita accessoria se il prodotto non viene pubblicizzato in maniera percepibile all’esterno del locale (vetrina, insegna, altro mezzo pubblicitario);
b) attività commerciali e/o artigianali cheutilizzino, nell’ambito delle operazioni di trasformazione, cottura, preparazione, anche estemporanea, dei prodotti posti in vendita, alimenti precotti e/o surgelati;
c) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo di cui all’art. 65 comma 2 del Codice del Commercio;
d) attività di vendita al dettaglio e/o di somministrazione tramite apparecchi automatici di generi alimentari, esercitata congiuntamente ad altra attività principale non-food nel caso in cui quest’ultima sia svolta esclusivamente in maniera automatizzata e senza l’ausilio di personale addetto;
e) attività esercitate, in maniera esclusiva o prevalente, secondo modalità assimilabili al “fast-food” o“self-service”, ad eccezione di quelle ubicate nei locali posti all’interno della Stazione ferroviaria S. Maria Novella;
f) sale da ballo, discoteche e night club; è vietato l’ampliamento della superficie di esercizio a meno che non sia necessario per comprovati motivi di sicurezza ed igiene, ferma restando la capienza prevista dal precedente titolo abilitativo;
g) imprese artigiane quali officine meccaniche di riparazione auto e moto, carrozzerie ed elettrauto;
h) attività di money change, phone center, internet point e money transfer, esercitate in maniera esclusiva o prevalente;
i) attività di commercio all’ingrosso
Inoltre, si legge, nella Via dei Tornabuoni, nei locali direttamente prospicienti sulla pubblica via, sono dichiarate incompatibili le attività diverse da:
a) commercio al dettaglio del settore di moda di alta
gamma;
b) librerie;
c) gallerie d’arte e antiquari;
d) somministrazione di alimenti e bevande;
e) banche e assicurazioni;
f) artigianato tradizionale e artistico come definito dalla L.R. n. 53/2008 purché compatibile con il contesto in base alle normative tecniche vigenti.
Sul Ponte Vecchio è dichiarato incompatibile il commercio di generi diversi da:
a) oggetti preziosi;
b) orologi;
c) oggetti d’arte, cose antiche o articoli di antiquariato, articoli di numismatica e filatelia.
E’ inoltre vietata l’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
L’inosservanza dei divieti in questione integra la fattispecie dell’attività abusiva, soggetta quindi alle sanzioni di cui all’art. 102 comma 1 della L.R. n. 28/2005 e ss.mm.ii., con conseguente provvedimento di divieto della sua prosecuzione dell’attività e, in caso di non ottemperanza, di chiusura dell’esercizio”
Il piano in questione dimostra che l’amministrazione comunale ha un sua forza di agire sulla pianificazione commerciale a tutela della qualità del centro storico, smentendo chi usa sempre l’alibi delle liberalizzazioni per giustificare le aperture di attività commerciali più disparate e sempre meno di qualità in città.
Con l’interrogazione che andrà in Consiglio Comunale il prossimo lunedì ho chiesto al Sindaco e alla Giunta di rendere pubblica innanzitutto una ricognizione dei suddetti divieti poiché la sensazione è che dal 2013 ad oggi nell’area “patrimonio Unesco” siano state aperte svariate attività che secondo il regolamento dovevano essere
incompatibili e dunque non consentite o in caso di apertura, soggette alle sanzioni previste di cui sopra. Ho chiesto inoltre alla Giunta se non ritenga opportuno estendere le prescrizioni specifiche per le attività commerciali previste ad oggi solo per via Tornabuoni e per il Ponte Vecchio anche per altre strade, vie e piazze del centro storico al fine di salvaguardarne le caratteristiche tutelandole da nuove aperture di attività commerciali che le snaturerebbero ulteriormente: se il piano funziona e se i divieti venissero fatti rispettare potremmo davvero difendere meglio la straordinaria ed unica qualità del nostro centro storico e incentivare la residenza”.
Segue testo interrogazione :
Visto il vigente “Piano di settore del commercio su area privata in sede fissa e regolamento comunale “ approvato dal Consiglio Comunale nel 2013
Considerato il dettato dell’articolo 19 del titolo III “disposizioni di particolare tutela del centro storico”
Interroga la Giunta per sapere
Perchè le incompatibilità di attività commerciali siano state individuate esclusivamente per via Tornabuoni e per il Ponte Vecchio
Se ritenga opportuno indicare le incompatibilità di attività commerciali anche per altre strade, piazze e vie del centro storico che fanno parte del “patrimonio Unesco” il cui perimetro è indicato dal regolamento
Se ritenga che i divieti di apertura di nuove attività commerciali all’interno dell’area “Patrimonio Unesco” elencati dettagliatamente nel regolamento e stabiliti a partire dall’entrata in vigore del medesimo siano state effettivamente rispettati
Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa
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