Il Sindacato locali da Ballo (Silb) risponde a Confesercenti: una sentenza della Corte di Cassazione sconfessa quanto dichiarato da Veronese
A seguito delle dichiarazioni rilasciate al Tirreno da Antonio Veronese, presidente di Confesercenti Pisa, in data 28-02-2015 in cui viene contestato l’esposto inoltrato da Confcommercio Pisa alle autorità competenti riguardo il locale “Bazeel” di proprietà di un dirigente della citata associazione, il presidente del Silb, Maurizio Pasca, chiarisce la situazione facendo alcune precisazioni.
"La questione rientra nell’ambito del cosiddetto “ballo spontaneo” che si verifica ogniqualvolta un numero indeterminato di persone balla in un locale non autorizzato – asserisce il presidente dell’associazione - "la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21012 del 27 settembre 2006 ha stabilito che in presenza di un’attività di intrattenimento danzante occorre sempre la licenza ex art. 68 del TULPS, anche quando non sono allestite apposite attrezzature per il ballo ed il gestore dell’esercizio assume che il pubblico ha “spontaneamente” ballato".
La motivazione della sentenza citata da Pasca è la seguente: “E’ legittima la sanzione amministrativa irrogata per la violazione degli artt. 666 C.P. e 68 TULPS, nei confronti del gestore e, in solido, del proprietario di un locale aperto al pubblico privo dell’autorizzazione per lo svolgimento di attività di ballo, qualora risulti accertato che all’interno del locale ballava un numero indeterminato di persone, in uno spazio sgombrato allo scopo, non rilevando che tale attività fosse di natura spontanea, non autorizzata e non organizzata dal proprietario e che all’interno del locale esistessero cartelli di divieto, essendo comunque sufficiente ad integrare l’elemento psicologico della colpa il comportamento omissivo del gestore, che, a tutela dell’incolumità degli avventori, avrebbe dovuto attivarsi per impedire loro di ballare”.
Il presidente del Silb di Pisa, Alessandro Trolese, avvalora quanto dichiarato dal presidente del Silb nazionale precisando che <<non possono esistere situazioni in cui il pubblico balla spontaneamente. Come cita chiaramente la sentenza, il gestore del locale in una simile occasione sarebbe dovuto intervenire per evitare che i clienti ballassero soprattutto perché non essendoci i requisiti di agibilità per lo svolgimento di intrattenimenti danzanti, l’incolumità dei presenti veniva messa seriamente a rischio.
Pertanto – prosegue Trolese - il comportamento di Confcommercio non è affatto da ritenere scorretto, come invece dichiara Veronese, ma altresì perfettamente in linea con la normale attività di lotta all’abusivismo da sempre portata avanti dalla nostra associazione in evidenti casi di mancato rispetto delle norme come quello verificatosi a Pisa>>.

Fonte: Confcommercio Pisa