Il Tar si è pronunciato: il ricorso della lista di Mazza è stato rigettato. Questo il contenuto della sentenza del 23 ottobre in merito al ricorso presentato contro il verbale della sottocommissione elettorale circondariale n.142 del 28 aprile 2014 che di fatto aveva ritenuto irricevibile la lista “Gaetano Mazza Sindaco” in merito alle elezioni amministrative dello scorso maggio - in quanto presentata in maniera tardiva.
Nella sentenza il giudice amministrativo, entrando nel merito dei singoli punti del ricorso stabilisce che “Il prolungarsi delle operazioni di ricezioni della lista oltre le ore 12,00 del 26 aprile 2014 non è stato determinato da necessità obiettive non imputabili ai presentatori … ma dalla sostanziale incompletezza della documentazione” , ma anche come “non risulti documentato il rifiuto da parte del Segretario Comunale di procedere all'autentica delle firme, ma solo la scelta dei ricorrenti di avvalersi della potestà certificativa delle sottoscrizioni attribuite ai consiglieri provinciali … con conseguenziale superamento dei limiti elettorali per la presentazione della lista.”
Il giudice inoltre, in merito alle presunte irregolarità delle operazioni di voto, non ha attribuito alcuna rilevanza alla documentazione prodotta nel ricorso sancendo la regolarità di ogni operazione, in quanto gli assunti dei ricorrenti non hanno trovato nessun riscontro nei verbali delle sezioni elettorali.
Il giudice infine ha rigettato il ricorso per irregolarità e tardività della presentazione dello stesso.
Fonte: Comune di Casciana Terme Lari - Ufficio Stampa
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