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Rifiuti: il consiglio regionale approva la nuova legge di programmazione

foto d'archivio

Ridefinire il contesto della programmazione regionale in materia di rifiuti; rideterminare il quadro delle competenze amministrative tenendo conto dell’orientamento della Corte Costituzionale, della riforma dell’assetto istituzionale delle province introdotta con la legge n. 56/2014, e dell’obiettivo di assicurare la realizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti ritenuti strategici attraverso l’accentramento a livello regionale delle relative funzioni autorizzative. Questi gli obiettivi principali della proposta legge in materia di programmazione per la gestione dei rifiuti illustrata in aula dal presidente della commissione Ambiente Gianfranco Venturi (Pd), e approvata con 28 voti a favore e 2 contrari (Marcheschi, FdI, e Sgherri, Rc-ci). “La proposta giunta all’attenzione del Consiglio”, ha ricordato il presidente, “nasce dall’unificazione di due distinti testi: l’uno di iniziativa consiliare, primo firmatario il consigliere Nascosti a nome dell’allora gruppo della Pdl, l’altro proposto dalla Giunta”

Attualmente la programmazione in Toscana è articolata su tre livelli: regionale, interprovinciale e di ambito. Tale articolazione, ha ricordato Venturi, definita nell’ambito della legge regionale n. 61/2007 che ha istituito gli attuali tre ATO, “ha mostrato difficoltà di attuazione, con particolare riferimento ai ritardi ed alle problematiche legate alle procedure di approvazione dei piani interprovinciali, che non hanno consentito, entro i termini previsti, la messa a regime della riforma introdotta proprio con la legge 61. Da qui la necessità di semplificare e snellire il sistema della programmazione eliminando il livello interprovinciale e riportandone i contenuti all’interno del piano regionale e dei piani di ambito”.

Nel piano regionale sono definiti, per quanto attiene la gestione integrata dei rifiuti urbani, i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti di smaltimento e recupero, tenendo conto dell’offerta industriale esistente, nonché obiettivi, indirizzi e criteri per la gestione integrata dei rifiuti urbani. Il recepimento e l’attuazione all’interno dei piani di ambito dei contenuti del piano regionale sono garantiti dai poteri di vigilanza e controllo della Regione che, se necessario, potrà intervenire anche in via sostitutiva.

Connesse e conseguenti all’eliminazione del livello di programmazione interprovinciale sono: la ridefinizione dei contenuti del piano regionale, oltre che dei piani di ambito (in linea con le previsioni dell’art. 199 del d.lgs. 152/2006); la ridefinizione delle procedure di approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di competenza dell’Autorità portuale o dell’Autorità marittima, i quali piani, secondo la normativa nazionale che li disciplina (d.lgs. 182/2003), devono essere integrati con la programmazione regionale in materia di gestione dei rifiuti.

“Nella fase transitoria”, ha spiegato Venturi, “si dà un termine di 24 mesi alla Regione per adeguare il piano regionale, attualmente in fase di approvazione, alle disposizioni della nuova legge, con successivo e obbligatorio adeguamento anche dei piani di ambito, facendo salvi, nella more di tali procedure, i piani attualmente vigenti o già adottati e da approvare”.

Per quanto riguarda, invece, la ridefinizione del quadro delle competenze amministrative in materia di gestione dei rifiuti, Venturi ha sottolineato che la legge si adegua al recente orientamento della Corte Costituzionale (sentenze 187/2011 e 159/2012) secondo il quale le Regioni “non possono, nelle materie di competenza legislativa esclusiva statale come la tutela ambientale, trasferire con proprie leggi funzioni amministrative a loro espressamente attribuite”. La nuova legge provvede quindi alla riallocazione in capo alla Regione delle funzioni amministrative che lo Stato ha attribuito espressamente, senza possibilità di delega, e che la normativa 25/1998 ha trasferito alle province. Tra le funzioni riallocate a livello regionale rientrano, in particolare, le autorizzazioni per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti, e, in attuazione dei principi di coordinamento e semplificazione delle procedure, la valutazione di impatto ambientale e la verifica di assoggettabilità sui relativi progetti.

“Dovendo poi tener conto della riforma in atto sull’assetto istituzionale delle province”, ha detto ancora Venturi, “la nuova legge sui rifiuti rinvia la decorrenza effettiva del trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative provinciali al momento dell’acquisizione delle relative risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative. Il tutto anche per garantire una adeguata copertura di risorse, soprattutto umane ed organizzative, nell’esercizio delle funzioni trasferite, in coerenza con i principi e criteri concordati nell’ambito dell’Accordo tra Stato e Regioni”.

Decorrono, invece, dall’entrata in vigore della legge le funzioni autorizzative per la realizzazione ed esercizio degli impianti di gestione dei rifiuti ritenuti strategici a livello regionale, in quanto necessari a garantire il conseguimento dell’obiettivo di riduzione della movimentazione dei rifiuti e l’attuazione del principio di prossimità. Più precisamente si tratta: delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi; degli impianti di termovalorizzazione con recupero energetico; degli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica.

“La nuova legge, ha concluso Venturi, è stata inoltre occasione per rivisitare alcune disposizioni, con particolare riferimento alla bonifica dei siti inquinati, che necessitavano di un adeguamento sostanziale alla normativa nazionale”. Viene ad esempio formalizzata l’istituzione della banca dati dei siti interessati da procedimenti di bonifica e introdotta la disciplina dei vincoli di natura urbanistica sulle aree da bonificare con la quale sono individuati gli interventi edilizi ammessi e le condizioni necessarie al rilascio dei titoli per la realizzazione di interventi anche diversi.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

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