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Blocco delle liste d’attesa, Sgherri (Prc): "Grave e contrario alle norme, la Regione intervenga"

Monica Sgherri

Blocco delle liste d’attesa da parte di alcune aziende sanitarie della nostra regione, fra cui quello metropolitano fiorentino.”Sono fatti gravi e contrari a norme, per questo la Regione agisca con urgenza presso le Asl interessate per interrompere questa pratica”. Così Monica Sgherri spiega la ratio dell’interrogazione presentata alla Giunta Regionale.

“Sono venuta a conoscenza di questo stato di cose, che imporrebbe quindi ai pazienti di ritornare nuovamente per chiedere la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici, come sono per altro – a quanto risulta - esplicitamente invitati a fare dai CUP che adottano questa prassi. La gravità del fatto è evidente, ma è anche bene ricordare che norme precise impongono tetti massimi nei tempi d’attesa da parte del pubblico che deve effettuare il servizio, superati i quali il paziente deve essere indennizzato.

Questa pratica di blocco delle liste d’attesa è un escamotage per non incorrere in questa sanzione? Certamente (anche) in questo modo – prosegue Sgherri – un pezzo di servizi sanitari essenziali viene spinto verso il soddisfacimento da parte del privato, dalla sanità integrativa, ed è un elemento ulteriore che rende i fatti ancor più inaccettabili!

Di seguito il testo dell'interrogazione in giunta:

OGG: Interrogazione Orale Urgente

“In merito  alla prassi delle “liste bloccate” nei CUP delle aziende sanitarie del SSR”

Premesso che ci arrivano segnalazioni sempre più frequenti di liste bloccate ai CUP aziendali, per cui i cittadini sono invitati ritornare nuovamente per chiedere la prenotazione di visite specialistiche ed esami diagnostici. Cito l’esempio del CUP metropolitano come quello più clamoroso, e di cui abbiamo testimonianze dirette, ma sono anche altri oramai i CUP aziendali che adottano questa prassi.

Considerato che questa prassi è contraria da quanto previsto già dalla legge 266/2005 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”, comma 282, in cui è esplicitamente vietato, alle aziende sanitarie, di sospendere le attività di prenotazione delle prestazioni, siano visite specialistiche o esami diagnostici.

Tenuto conto che già il decreto legislativo 124/1998 sulla ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, all’articolo 3, Modalità di partecipazione al costo delle prestazioni”, commi 10 e 13 disciplinava appunto le modalità in materia di tempi massimi e di prestazione in regime diverso, là dove le aziende sanitarie non lo avessero ancora fatto.

Tenuto conto che, ancora, la legge 266 del 2005, al comma 280, lettera c, prevede, fermo restando il principio di libera scelta da parte del cittadino, il recepimento, da parte delle aziende sanitarie locali, dei tempi massimi di attesa, in attuazione della normativa regionale in materia, con l’indicazione delle strutture pubbliche e private accreditate presso le quali tali tempi sono assicurati, nonché delle misure previste in caso di superamento dei tempi stabiliti, senza oneri a carico degli assistiti, se non quelli dovuti come partecipazione alla spesa.

Considerato che per quanto riguarda la nostra Regione già con Delibera 143 del 27/2/2006, e successivi atti, ha stabilito i tempi massimi per alcune prestazioni (per le prime visite di cardiologia, ginecologia, oculistica, neurologia, dermatologia, ortopedia e otorinolaringoiatria, è previsto che sia garantita l'erogazione della visita entro il termine massimo di 15 giorni dalla prenotazione; per alcuni esami radiologici di primo accesso è previsto un tempo massimo di attesa di 30 giorni dalla prenotazione); e che nell’eventualità in cui l’Azienda sanitaria non renda disponibile la visita specialistica, nelle branche specialistiche individuate, entro il tempo massimo previsto in almeno uno dei presidi o punti di erogazione, costituenti l’offerta complessiva sul territorio aziendale, l’Azienda medesima riconoscerà all’utente un risarcimento economico di 25 euro.

Ritenuto che il blocco delle liste possa essere interpretato come un escamotage, da parte delle aziende, che consentirebbe alle stesse da una parte di non documentare il superamento dei tempi di attesa e, dall’altra, di non farsi carico della spesa cui sarebbe tenuta in caso di superamento dei tempi di attesa; così come, per quanto riguarda altre realtà, per non erogare la prestazione in via alternativa (intramoenia o privata) come previsto dalla normativa vigente.

Ritenuto infine che il blocco delle liste sia un ulteriore modo per realizzare quel passaggio di pezzi importanti di Livelli Essenziali di Assistenza (esiste un dibattito nazionale, in questo senso), come la diagnostica e la specialistica, dal sistema pubblico alla copertura con la sanità integrativa, anche in considerazione delle lunghe liste e di tempi di attesa che si registrano nel servizio sanitario nazionale e la crescita della cosiddetta spesa out off pocket alimentata dai lunghissimi tempi di attesa.

Interroga la Giunta Regionale

se, in considerazione di quanto vieta espressamente la legge, così come riportato in premessa, è sua intenzione intervenire nei confronti delle aziende sanitarie locali i cui CUP aziendali, a partire da quello metropolitano, hanno come prassi il blocco delle liste, tramite la chiusura delle prenotazioni su visite specialistiche ed esami diagnostici, perché le stesse si attengano a quanto prevede la legislazione vigente.

di informare i cittadini, attraverso avvisi pubblici presso i singoli CUP aziendali, di quanto previsto dalla deliberazione regionale sulle modalità del rimborso di 25 euro, in caso di non rispetto dei tempi di attesa previsti, e del fatto che la legislazione vigente vieta il blocco delle liste.

La Presidente

Monica Sgherri

Fonte: Ufficio Stampa

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