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Certificato antipedofilia, Confcommercio: "Non è obbligatorio per gli assistenti bagnanti"

Abbiamo ricevuto segnalazioni da parte di alcuni stabilimenti balneari in merito al presunto obbligo di ottenere un certificato anti-pedofilia per assumere nuovi bagnini. Si tratta di una indicazione chiaramente sbagliata nell'interpretazione del decreto legislativo 39/2014, decreto finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori dopo la sua entrata in vigore lo scorso 6 aprile. L'articolo 2 del decreto stabilisce che qualunque datore di lavoro che impieghi al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie che comportino contatti diretti e regolari con minori deve obbligatoriamente richiedere al lavoratore il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 313/2002. Il datore di lavoro che non adempie a tale obbligo è soggetto ad una sanzione pecuniaria amministrativa compresa tra 10.000 e 15.000 euro.

Tuttavia, ci teniamo a precisare che l’applicazione della norma riguarda solo ed esclusivamente quelle figure professionali che instaurano “contatti diretti e regolari con minori” per cui vanno escluse le qualifiche dove tali contatti sono certamente sporadici tipo quelle che, nell’organico di uno stabilimento balneare, fanno capo all’assistente ai bagnanti, all’inserviente di stabilimento, al cassiere, agli addetti alla pulizia e altre figure.

Questo orientamento è stato confermato in via informale anche dal Ministero del Lavoro che si appresta a divulgare in questi giorni una circolare esplicativa sull’applicazione della nuova normativa che, in ordine alla esclusione delle qualifiche, sarà ancora più ampia e specifica. Segnaliamo quindi che nel settore balneare il provvedimento di obblio del certificato anti-pedofilia riguarda unicamente tutte quelle figure professionali che hanno a che fare con i minori come ad esempio animatori di feste per bambini o di mini club, assistenti bagnanti nei campi estivi e figure professionali similari assunte per svolgere attività esclusive in favore degli stessi. In questo caso, i datori di lavoro devono chiedere a tutti i lavoratori e collaboratori già in servizio che hanno a che fare in modo diretto e regolare con i minori, il certificato penale del casellario giudiziale.

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