Si è già dibattuto a sufficienza sulle norme proposte nella versione adottata del II° Reg. Urb. di Empoli (19 gennaio 2013) e neppure sulla corposa fase di disamina delle osservazioni, ampiamente dibattuta in precedenza e per le quali ho seguito con attenzione il dibattito svoltosi nelle diverse sedute consiliari in diretta streaming.
L'intera procedura controdeduttiva delle osservazioni si è conclusa giungendo alla definitiva approvazione dello Strumento urbanistico con la seduta Consiliare del 04/11/2013; in seguito il II° Reg. Urb. è divenuto pienamente efficace e vigente con la pubblicazione formale sul BURT è avvenuta il 24 dicembre 2013.
L'odierno incontro avvenuto al PalaExpo, in cui l'Assessore all'urbanistica di Empoli Franco Mori e il Dirigente dell'Ufficio Pianificazione Architetto Carletti hanno illustrato le principali novità del nuovo Regolamento Urbanistico nella versione approvata, ovvero quella comprensiva delle modifiche apportate a seguito dell'ammissione (parziale o integrale) di alcune osservazioni di parte.
L'assessore Mori ha illustrato alcune novità del II° Regolamento Urbanistico, alcune delle quali dettagliate in senso tecnico dall'Architetto Carletti, ma ritengo interessante sottolineare alcuni punti affrontati dallo stesso Assessore circa il contesto normativo in cui è stato approvato in via definitiva il nuovo Regolamento urbanistico.
La sua approvazione è stata deliberata pochi giorni prima della pubblicazione sul BURT (15 Nov 2013, ndr) di un nuovo Regolamento Regionale n° 64/R emanato dal Presidente di Giunta Regionale in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio, il quale concede il termine di 18 mesi dalla sua pubblicazione per adeguare le definizioni urbanistiche ed edilizie dei regolamenti edilizi vigenti a quelli contenuti nel nuovo provvedimento regionale.
Si sottolinea un punto saliente espresso dall'Assessore Mori circa l'approvazione del II° Reg. Urbanistico prima dell'emanazione di due provvedimenti regionali su cui vi è notevole dibattito accademico e politico, ovvero il nuovo Piano di Indirizzo Territoriale (P.I.T. ma in gergo detto Piano "Paesaggistico"), e la nuova Legge Regionale in materia di Pianificazione e Governo del Territorio quale revisione della vigente L.R. 01/2005.
Il primo provvedimento P.I.T. è noto per le diverse implicazioni ed effetti prescrittivi anche di ambito di tutela e vincoli paesaggistici; la bozza del secondo provvedimento, oggetto di acceso dibattito politico regionale e secondo quanto esposto dall'Ass. Mori, prevede alcune sostanziali novità, prime tra tutte la forte separazione tra Centri abitati e territorio aperto, introducendo tra l'altro nuovi criteri di perimetrazione tra queste due entità.
Da quanto esposto dall'Assessore si evince che, qualora fosse approvata questa bozza di nuova Legge Regionale, potrebbero esservi a medio termine conseguenze limitative o riduttive per alcuni Piani urbanistici attuativi (soprattutto per quelli in territorio aperto, ndr), per le quali sarebbe comunque previsto un periodo transitorio per salvaguardare i possibili procedimenti PUA in corso. Cosa buona e giusta.
Sta di fatto che la "ratio" della bozza di Legge Regionale, oltre ad operare la distinzione tra centri abitati e territorio aperto, dovrebbe introdurre nuove prescrizioni i cui effetti potrebbe essere la limitazione di alcuni interventi nel territorio aperto attualmente fattibili, il tutto motivato dalla limitazione del "consumo dei suoli". Resta da seguire con attenzione le scelte definitive su cui molti Enti e Ordini professionali hanno espresso considerazioni e opinioni in merito.
Un altro punto interessante esposto dall'Assessore e dall'Architetto riguarda la parte di Monitoraggio del Reg. Urbanistico, in particolare l'imminente attivazione di un contatore delle volumetrie massime ammissibili consumate nei rispettivi ambiti territoriali (UTOE); il contatore avrà la funzione di pubblicizzare con trasparenza un importante dato relativo alla Eco-sostenibilità di un territorio.
Per i non addetti ai lavori, si tratta di esprimere con un semplice numero la quantità di volumetria consumata rispetto a quella massima ammissibile (e tollerabile) in una porzione di territorio individuata dal Reg. Urbanistico.
Senza nulla togliere agli altri punti esposti dai due relatori e ampiamente descritti negli articoli sull'Approvazione del 04/11/2013, si ritiene doveroso sottolineare anche la novità del recupero abitativo dei sottotetti, recependo la L.R. 05/2010 e acconsentendo quindi alla riuso abitativo di sottotetti aventi requisiti particolari, primo fra tutti il risparmio energetico.
L'ultima nota da spendere riguarda il ragionamento decisionale attuato dall'Amministrazione comunale relativo alla diffusa esigenza di revisionare la classificazione di tutela per alcuni immobili di pregio, dentro e fuori i centri abitati.
L'assessore ha infatti espresso la consapevole necessità di revisionare la classificazione effettuata alcuni decenni fa, tuttavia ha fatto presente, come più volte ha fatto durante nei dibattiti consiliari, che un incarico revisionale di tale classificazione avrebbe posticipato di molti mesi l'intero iter del II° Reg. Urbanistico.
Considerato anche quanto detto sopra sui due provvedimenti regionali in dirittura d'arrivo, è mia opinione affermare che tale decisione si è rivelata efficace; nel complesso sono stati compiuti alcuni passi avanti, sarà necessario compierne ulteriori nello scenario strategico in divenire e in continua evoluzione.

Carlo Pagliai, architetto