Giunge con dignità di nota il recente parere emesso dal Ministero dei Trasporti n° 6573 del 29 ottobre 2013 con cui detto Ministero chiarisce alcuni dettagli tecnici sulla delimitazione delle piste ciclabili, che si riporta per esteso e pubblicato anche a questo link
La famigerata pista ciclabile nel centro di Empoli, delimitata con elementi cementizi semi-ovoformi, è ubicata in Via Tinto da Battifolle (*) e se costui la vedesse oggi di sicuro esclamerebbe "ecco le nuove armi di assedio degli spagnuoli".
Leggendo invece un capoverso finale di questo 'Parere ministeriale', aumentano i dubbi relativi all'efficacia di questi delimitatori, dubbi alimentati anche dagli svariati incidenti veicolari che hanno letteralmente scavalcato questi elementi, e solo per caso non vi è mai scappato il ciclista ferito (complice lo scarso uso ? chissà).
Non si intende affermare nulla in merito, beninteso; è compito degli enti preposti vigilare e applicare la norma, ma tuttavia il passaggio del parere ministeriale merita di essere valutato seriamente:
<<Qualora invece le piste ciclabili abbiano verso discorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero siano realizzate in sede propria, esse devono essere separate fisicamente dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitraffico invalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall'art. 7, c. 4, del DM n. 557/1999. L'altezza del manufatto, non precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamente lo scavalco; a tal fine si suggerisce una misura minima di almeno 15 cm.>>
Chi vuol intendere, intenda.
Si conclude pure con una domanda polemica quanto fondata: la progettazione delle piste ciclabili può rientrare nelle competenze professionali dei geometri diplomati ? Non credo proprio.
(*) Valente capitano di ventura che difese Empoli nell'assedio del 1530
Carlo Pagliai
Di seguito il Parere Ministeriale
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIPARTIM ENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
ED I SISTEM I INFORM ATIVI E STATISTICI
Direzione generale per la sicurezza stradale
Divisione II
29 ottobre 2013
Prot. n. 6573
Oggetto: Cordolatura piste ciclabili. Rif. racc. AR 146038875542 del 11.10.2013.
Con riferimento alla richiesta di chiarimenti qui inoltrata con la nota in riscontro, si premette che le piste ciclabili
possono essere realizzate su corsia riservata ovvero in sede propria, ai sensi dell'art. 4, c. 1, del Decreto ministeriale 30
novembre 1999, n. 557, "Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste
ciclabili".
Ciò premesso, si precisa che le piste ciclabili di cui all'art. 3, c. 1, n. 39), del Nuovo codice della strada (D.Lgs. n.
265/1992), in quanto ricomprese tra le corsie riservate di cui al n. 17), possono essere delimitate con i delimitatori di
corsia di cui all'art. 178, c. 2, 3 e 4, del connesso Regolamento di esecuzione e di attuazione (DPR n. 495/1992), qualora
esse abbiano verso concorde all'adiacente corsia di marcia dei veicoli a motore.
Tali delimitatori sono soggetti ad approvazione da parte di questo Ufficio, ai sensi del medesimo art. 178, c. 5, e le loro
dimensioni sono stabilite dal c. 4.
Qualora invece le piste ciclabili abbiano verso discorde alla adiacente corsia di marcia, ovvero siano realizzate in sede
propria, esse devono essere separate fisicamente dalla carreggiata destinata ai veicoli a motore mediante spartitraffico
invalicabile largo almeno 50 cm, come prescritto dall'art. 7, c. 4, del DM n. 557/1999.
L'altezza del manufatto, non precisata dalla norma, deve essere tale da impedire fisicamente lo scavalco; a tal fine si
suggerisce una misura minima di almeno 15 cm.
Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
(Dr. Ing. Francesco M AZZIOTTA)
