Un manifesto 'vela' di SiAmo Empoli, associazione che sostiene Torrigiani. E' una violazione, il cop si riunisce

Il manifesto incriminato apparso su una 'vela'. Per il comitato di Brenda Barnini è una violazione (da facebook)

Spunta una mega 'vela' targata SiAmo Empoli con lo slogan 'Una città senza periferie'.

Allora, occorre fare un paio di premesse. Anzi, qualcosa di più.

SiAmo Empoli è l'associazione culturale presieduta da Paolo Lunghi che fin dalla sua nascita si è schierata a favore di Filippo Torrigiani sindaco.

Filippo Torrigiani, ex assessore, nel frattempo si è candidato alle Primarie del Partito Democratico.

'Una città senza periferie' corrisponde allo slogan di Torrigiani, usato nei suoi stessi manifesti.

La sede di SiAmo Empoli in via Lavagnini, nel centro storico, è la sede del comitato elettorale di Filippo Torrigiani.

Il manifesto è un cosiddetto 6x3, sei metri per tre metri. Vedremo che le dimensioni hanno la loro importanza.

Dunque ieri, domenica 16 febbraio, sul profilo facebook di Questa è Empoli, associazione che sostiene Brenda Barnini e suo comitato elettorale, appare l'immagine che abbiamo allegato in cui viene segnalato uno degli articolo del regolamento per le Primarie e la parola 'violazione'.

Proprio stasera, lunedì 17 febbraio, si riunisce il Comitato Organizzatore delle Primarie del PD di Empoli, il Cop.

Due potrebbero essere gli articoli violati.

Quello nell'immagine, ovvero l'articolo 4, comma 2:

Art. 4

(Contenimento dei costi e mezzi di propaganda consentiti)

2. È ammessa l’affissione in luoghi pubblici esclusivamente di manifesti 70x100 o locandine, diretti a promuovere la candidatura o le iniziative di singoli purché negli spazi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Quindi riferito, come si diceva, alle dimensioni del manifesto.

E poi, ma ci possono essere dei dubbi, l'articolo 3, comma 5:

Art. 3

(Norme generali relative alla campagna elettorale dei candidati)

5. Iniziative di carattere non immediatamente riconducibili alla campagna per le primarie non promosse dal comitato organizzatore o riferibili a eventuali candidature, il cui svolgimento non ricada nel periodo di cui al comma precedente, devono essere preventivamente approvate dallo stesso Comitato organizzatore del relativo livello territoriale.

Quindi in questo caso ci sarebbe, forse, la mancata autorizzazione del Cop a SiAmo Empoli, come associazione che sostiene un candidato e sede del comitato elettorale.

Vedremo cosa decideranno in via Fabiani.

 

Intanto ecco gli altri articoli del regolamento relativi alle possibili sanzioni.

Art. 6
(Presentazione delle segnalazioni per violazione del regolamento)
1. I Comitati organizzatori devono vigilare sul corretto svolgimento della campagna elettorale nonché sul rispetto del presente regolamento, e segnalano prontamente al Collegio dei Garanti competente ogni eventuale violazione eventualmente proponendo le misure ritenute necessarie
a far cessare la violazione ed a consentire il corretto proseguimento della campagna elettorale.
2. Ciascun candidato alle Elezioni o, nella fase antecedente a queste, ciascun cittadino che abbia aderito al PD o che dichiari di partecipare alle primarie del PD, può presentare una segnalazione al Collegio dei Garanti competente, in relazione a presunte violazioni del presente regolamento.
La segnalazione è redatta per iscritto in modo quanto più possibile circostanziato e ad essa è allegata tutta la documentazione eventualmente ritenuta utile, al fine di comprovarne i contenuti nonché una copia di un documento di riconoscimento di chi effettua la segnalazione.
Art. 7
(Esame delle segnalazioni e misure sanzionatorie)
1. La violazione del presente regolamento, con particolare riferimento agli art. 3; 4; 5, da parte di ciascun candidato, comporta l’esclusione dalle primarie e/o la decadenza in caso di elezione.
2. Il Collegio dei garanti, una volta investito della segnalazione, invita, anche per le vie brevi, i soggetti interessati a rendere note, anche oralmente, eventuali osservazioni o a produrre la documentazione ritenuta utile. Una volta acquisite tutte le informazioni considerate opportune,
e comunque entro cinque giorni dal ricevimento della segnalazione, si pronuncia sulla stessa.
Tale pronuncia è inappellabile. Nell’ultima settimana prima delle primarie, nonché per le segnalazioni presentate ai sensi dell’art. 6, comma 1, il termine per assumere la decisione è ridotto a quarantotto ore.
3. Il Collegio, accertata la violazione, deve prescrivere agli interessati le misure ritenute necessarie al fine di far cessare il comportamento scorretto e di ristabilire la parità di condizioni fra i candidati, eventualmente prescrivendo comportamenti riparatori a favore dei soggetti danneggiati o del partito, nel caso venga lesa la sua immagine. Nel formulare le prescrizioni di cui al precedente periodo, il Collegio dei garanti fissa altresì il termine per l’adozione delle misure medesime e può prescrivere che, in caso di mancata adozione delle misure impartite, i candidati
ai quali è attribuibile la violazione, siano esclusi dalle Elezioni e dichiarati decaduti nel caso siano stati eletti.
4. Nel caso in cui il Collegio dei Garanti si pronunci per l’esclusione o la decadenza di un candidato, gli interessati possono presentare ricorso al Collegio regionale dei Garanti che si pronuncia entro 48 ore. Tale pronuncia è inappellabile.
5. Le riunioni del Collegio di Garanti sono valide in sede di prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei componenti, che assumono decisioni con la maggioranza qualificata; in sede di seconda convocazione le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente. In caso di assenza di questo, del componente più anziano per età, che assume la presidenza.
6. Della riunione o delle riunioni nelle quali sono esaminate le segnalazioni presentate ai sensi del presente articolo è redatto un verbale nel quale si dà conto, anche in forma succinta, degli elementi esaminati e delle motivazioni poste alla base della decisione assunta.
7. Le decisioni assunte nonché i relativi verbali di cui al comma 5 sono portate a conoscenza degli interessati e rese disponibili attraverso la loro pubblicazione sul sito www.pdtoscana.it nonché sugli altri siti web eventualmente attivati in sede locale dai Comitati organizzatori per
le primarie. Nell’ambito delle misure di cui al comma 2, il Collegio dei garanti può altresì prescrivere ulteriori forme di pubblicità per la decisione assunta dal Collegio stesso, da porre a carico dei soggetti ai quali è attribuibile la violazione.

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